Il DURC rilasciato dopo l'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (quindi a
partire dal 21/08/2013) è valido per la durata di 120 giorni dalla
data del suo rilascio. A precisarlo è stata la circolare n. 36 del
Ministero del Lavoro che ha fornito ulteriori chiarimenti in merito
alle
semplificazioni in materia di Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC) apportate dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (S.O.
n. 63 alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
Il Ministero del Lavoro ha precisato che con le modifiche
introdotte dal D.L. n. 69/2013, il DURC "in corso di validità" deve
essere acquisito:
- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo
11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo
finale.
Come stabilito dall'art. 31 del predetto D.L., il DURC, acquisito
per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni
dalla data del suo rilascio. Essendo stata introdotta in sede di
conversione del D.L., questa disposizione entra in vigore dal 21
agosto 2013 e risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati
dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 godono,
invece, di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla
disciplina previgente.
La circolare ha, inoltre, precisato che la validità di 120 giorni
riguarda in primo luogo il DURC relativo al suddetto punto a),
espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per
le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti
ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento - in
corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla data del
suo rilascio - ai fini della attestazione della regolarità
contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e
quindi fino alla stipula del contratto. Va tuttavia precisato che,
con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla
lett. a), la durata di 120 giorni di validità decorre, non dalla
data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di
verifica della dichiarazione sostitutiva.
Per quanto concerne, invece, le suddette lettere d) ed e), il DURC
va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla
conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle
ipotesi di cui alle precisate lettere, con esclusione di quello
previsto per il pagamento del saldo finale. Pertanto, viene meno
l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di
DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni
procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e
certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per
la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento
che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima
fattura). In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede
l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai
subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati
casi previsti dall'art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n.
69/2013.
Il Ministero del Lavoro ha, infine, ribadito il principio,
contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del
DURC, in particolare precisando che:
- ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad
agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla
realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche
Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali
gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute
a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la
regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in
presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120
giorni.
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