Sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del
15 settembre è stato pubblicato il
Regolamento che
disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti agli
Albi degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Consevatori
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della
competenza professionale, in attuazione delle disposizioni previste
dall’
art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. L'obbligo di
aggiornamento decorre dall'1 gennaio 2014.
Ricordiamo che
il regolamento, con le modifiche richieste
dal Ministero
è stato approvato dal Consiglio nazionale nella
seduta del 26 giugno scorso e nella stessa data è stato inviato
al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Come abbiamo avuto modo di anticipare in una precedente notizia, il
CNAPPC, nei primi giorni del mese di giugno, ha già predisposto uno
schema di linee guida che individuano aspetti di carattere
attuativo relativamente alla classificazione degli argomenti e
delle attività che possono avere valenza formativa, alla
articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per
la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle
possibilità di esonero.
Dopo l’approvazione da parte del CNAPPC delle linee guida di cui
proponiamo il testo definitivo datato 30 luglio 2013, per
completare il complesso quadro dell'aggiornamento e sviluppo
professionale continuo in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n.
137/2012, restiamo in attesa della nomina dei 5 componenti della
Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del
regolamento, nella speranza che la nomina della citata commissione
sia effettuata con la dovuta trasparenza e concorrenza di cui oggi
abbiamo tutti bisogno.
Il Regolamento è composto dai seguenti 9 articoli:
- art. 1 - Definizione, ambito di applicazione e obiettivi
- art. 2 - Gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo
- art. 3 – Esoneri
- art. 4 – Illecito disciplinare
- art. 5 - Ambito di applicazione dell’aggiornamento e sviluppo
professionale continuo
- art. 6 - Durata, unità di misura e contenuto dell’obbligo
- art. 7 - Uniformità del riconoscimento dei Crediti
Formativi
- art. 8 - Procedure di accreditamento
Il
triennio formativo costituisce il riferimento temporale
per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono
all’Ordine nel secondo o terzo anno di untriennio formativo. In
questo caso dal computo dei
90 crediti formativi previsti per il
triennio, dovranno essere sottratti 30 crediti formativi per
ciascun anno per il quale non sussiste l’obbligo.
Il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo
professionale continuo decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre
2016.
Nel primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo
professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da
acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali
di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno
derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale
continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi
professionali.
A partire dal 1 luglio 2013 gli Ordini territoriali hanno la
facoltà di effettuare, in conformità al Regolamento e nelle more
della sua effettiva entrata in vigore, attività formative
sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno
riconosciuti crediti formativi professionali che saranno computati
tra i crediti del primo triennio 2014-12016.
Nelle
linee guida, già predisposte dal CNAPPC è previsto che
i singoli Consigli territoriali procedano entro il 31 ottobre di
ogni anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano
dell’offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso
dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili
per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali
costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e
indicando i criteri e le finalità cui l’Ordine si èattenuto nella
predisposizione del programma stesso.
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