Sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2013 è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero della salute 6 agosto
2013 recante “Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante:
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Con il decreto in argomento sono state apportate
modifiche
all’art.4 del decreto 9 luglio 2012 in materia di contenuti e
modalità di trasmissione delle
informazioni relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi
dell’art.40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Le modifiche all’art.4 del citato decreto si sono rese necessarie
al fine di consentire ai medici competenti di adempiere agli
obblighi informativi in un arco temporale più ampio e di verificare
l'efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione
dei dati e i contenuti dell'allegato 3B del citato decreto
ministeriale, anche in relazione alla programmazione e valutazione
delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
Le modifiche sono già in vigore dall’11 settembre scorso e
riguardano i commi da 1 a 4 del citato articolo 4 del decreto 9
luglio 2012 che sono stati così sostutiti dai due commi
seguenti:
"
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di
avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta
dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo,
il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica,
ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di
riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal
fine l'allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi
decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate
modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle
modalità di trasmissione dei dati."
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