Retroattività degli studi di settore per il calcolo del reddito

19/09/2013

Utilizzo degli studi di settore per il calcolo del reddito: è possibile fare riferimento agli strumenti più recenti ed evoluti messi a disposizione dei professionisti, anche quando siano impiegati come parametro per anni di imposta precedenti all'ultima pubblicazione.

Questa la decisione della Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato, con la sentenza n. 20809 dello scorso 11 settembre, quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva condannato un contribuente (attività degli studi legali) a pagare la differenza e le relative sanzioni su IRPEF, IRAP ed IVA del 1999 in quanto calcolate sulla base di uno studio del 2001, considerandolo più "calzante" rispetto all'attività svolta. Nella fattispecie, invece, i giudici tributari avevano ritenuto inapplicabile tale studio di settore approvato con DM 30/3/2001, reputandolo efficace solo a partire dall'anno d'imposta 2000, quando invece oggetto dell'atto impositivo era il reddito imponibile relativo al 1999.

Gli ermellini hanno invece fatto notare come lo stesso orientamento della Corte di Cassazione sia favorevole all'applicazione retroattiva degli studi di settore, introdotti con il d.l. n. 331 del 1993, art.62 bis. Proprio le Sezioni Unite infatti, con sentenza n. 26635/2009, hanno chiarito che "il sistema delineato è frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività, che giustifica la prevalenza in ogni caso dello strumento più recente su quello precedente con la conseguente applicazione retroattiva dello standard più affinato e, pertanto, più affidabile".

Del resto, è nella volontà di rendere più efficace ed incisiva l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi che sono stati previsti l'elaborazione e approvazione di appositi studi di settore. applicati, ai fini dell'attività di accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1993. Non solo: secondo il comma 8 dell'art.10 l. 146/1998, "con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività."

Proprio per questo motivo, nel caso preso in esame, la Cassazione fatto notare come nella decisione dei giudici tributari sia stata esclusa immotivatamente tale applicazione retroattiva, che invece metteva in evidenza un successivo raffinamento dello strumento utile ad un calcolo corretto ed ottimale del reddito.



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