Utilizzo degli studi di settore per il calcolo del reddito: è
possibile fare riferimento agli strumenti più recenti ed evoluti
messi a disposizione dei professionisti,
anche quando siano
impiegati come parametro per anni di imposta precedenti
all'ultima pubblicazione.
Questa la decisione della Corte di Cassazione, la quale ha
ribaltato, con la sentenza n. 20809 dello scorso 11 settembre,
quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, che aveva condannato un contribuente (attività degli
studi legali) a pagare la differenza e le relative sanzioni su
IRPEF, IRAP ed IVA del 1999 in quanto calcolate sulla base di uno
studio del 2001, considerandolo più "calzante" rispetto
all'attività svolta. Nella fattispecie, invece, i giudici tributari
avevano ritenuto inapplicabile tale studio di settore approvato con
DM 30/3/2001, reputandolo efficace solo a partire dall'anno
d'imposta 2000, quando invece oggetto dell'atto impositivo era il
reddito imponibile relativo al 1999.
Gli ermellini hanno invece fatto notare come lo stesso orientamento
della Corte di Cassazione sia favorevole all'
applicazione
retroattiva degli studi di settore, introdotti con il d.l.
n. 331 del 1993, art.62 bis. Proprio le Sezioni Unite infatti, con
sentenza n. 26635/2009, hanno chiarito che "il sistema delineato è
frutto di un processo di
progressivo affinamento degli
strumenti di rilevazione della normale redditività, che giustifica
la prevalenza in ogni caso dello strumento più recente su
quello precedente con la conseguente applicazione retroattiva dello
standard più affinato e, pertanto, più affidabile".
Del resto, è
nella volontà di rendere più efficace ed
incisiva l'azione accertatrice e di consentire una più
articolata determinazione dei coefficienti presuntivi che sono
stati previsti l'elaborazione e approvazione di appositi studi di
settore. applicati, ai fini dell'attività di accertamento, a
decorrere dal periodo d'imposta 1993. Non solo: secondo il comma 8
dell'art.10 l. 146/1998, "con i decreti di approvazione degli studi
di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di
annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano più attività."
Proprio per questo motivo, nel caso preso in esame, la Cassazione
fatto notare come nella decisione dei giudici tributari sia stata
esclusa immotivatamente tale
applicazione retroattiva, che
invece metteva in evidenza un successivo raffinamento dello
strumento utile ad un calcolo corretto ed ottimale del
reddito.
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