L’
Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 29 del 18
settembre scorso interviene con alcuni chiarimenti sulle misure
introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a
favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di
stimolo dei settori produttivi di riferimento.
Ricordiamo che il citato decreto-legge ha definito la
proroga, fino al 31 dicembre 2013,
delle detrazioni
d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione
edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di
detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese
sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6
giugno 2013).
Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici
condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si
compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di
agevolazione (30 giugno 2014).
Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del
patrimonio edilizio, poi, ha
raddoppiato l’importo massimo
agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese
rilevanti, anche quelle sostenute per l’
acquisto di mobili ed
grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.
La circolare tratta:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Riqualificazione energetica - La disciplina delle detrazioni
fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta
nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “
Le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano
nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data
di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre
2013”.
La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di
interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344
e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe
di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria
Ristrutturazioni edilizie - Le detrazioni per le spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono
oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono
state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la
percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa
ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà
alla normalità.
Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a
proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici
situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma
1-bis del Dl 63/2013).
Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni
principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro
categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di
interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un
ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31
dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state
avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge
di conversione del Dl 63/2013.
I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione.
Mobili e grandi elettrodomestici - L’art. 16, comma 2, del
decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa
economica, prevede che “
Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per
le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il
medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “
da ripartire tra
gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro”.
Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli
interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a)
dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b)
dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale e su singole unità immobiliari
residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla
lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale e su singole unità
immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d)
dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni
di edificio residenziale e su singole unità immobiliari
residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non
rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di
ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d)
dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine
dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile.
Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e
riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti
hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede
l’effettuazione di un bonifico bancario o postale,
obbligatoria
per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella
“straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità
concessa in considerazione del tipo di beni comperati.
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