Parere favorevole, ma opportuna una
ulteriore riflessione da
parte del Ministero della Giustizia reputando validi i
suggerimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Questo è, in sintesi, il parere del Consiglio
di Stato sul decreto "Parametri bis" relativo ai
parametri per
la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli
affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
In particolare, il Consiglio di Stato con il
parere n. 3626 del 29 agosto 2013 ha
espresso il proprio giudizio in merito allo schema di decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria.
Il parere in argomento, a nostro avviso contiene
luci nel
senso che da un punto di vista formale si tratta di un parere
favorevole con alcune richieste sul testo dell'articolato ma
entrando nel dettaglio non possiamo non affermare che
alle luci
si aggiungono le ombre.
Ombre relative alla condivisone da parte del Consiglio di
Stato relativamente alla richiesta del Consiglio superiore dei
lavori pubblici (condivisa dall'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) dell'inserimento
nell'articolo 1 del provvedimento di un ulteriore comma in cui
venga affermato che
compete alla stazione appaltante l'obbligo
di verifica del rispetto del vincolo in sede di determinazione del
corrispettivo in modo che lo stesso non determini un importo a base
di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24
marzo 2012, n. 2.
In pratica, il Consiglio di Stato ritiene, comunque, opportuna una
ulteriore riflessione sulla questione da parte del
Ministero, reputando validi i suggerimenti di Consiglio e
Autorità e chiedendo l'inserimento nel citato articolo 1 di un
ulteriore comma 5 così formulato: "
Il rispetto del vincolo di
cui al precedente comma 4 è garantito dalla stazione
appaltante".
Il Consiglio di Stato precisa nel proprio parere che tale formula
sembra possa adeguatamente soddisfare le esigenze rappresentate nei
pareri dell'Autorità e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
e contestualmente tiene nel dovuto conto le precisazioni
ministeriali per evitare di rendere particolarmente onerosa
l'attività amministrativa.
In verità il Consiglio superiore dei Lavori pubblici aveva chiesto
l'inserimento del comma 5 con il seguente testo "
Compete al RUP
l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al
precedente comma 4 in sede di determinazione del
corrispettivo".
Ci chiediamo cosa aggiunge di nuovo il parere del Consiglio di
Stato a quello già espresso nel secondo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici del 17 maggio 2013.
E' vero nel testo del comma 5, così come predisposto dal Consiglio
di Stato
non si afferma che deve essere il RUP a dover
effettuare la verifica e viene detto che il rispetto del
vincolo deve essere garantito dalla stazione appaltante ma non
posso non evidenziare che in questa maniera si vuole giocare con le
parole perché
a chi dovrebbe affidare la stazione appaltante la
verifica del vincolo se non al RUP?
In verità continuo ad essere dell'opinione che
non è possibile
demandare ad altri il rispetto della legge; il decreto
Ministeriale dovrebbe essere già rispettoso della norma primaria ed
allora se lo è o si presume che non lo sia, non dovrebbe essere
richiesta alcune ulteriore verifica e
dovrebbe essere modificato
per renderlo conforme alla norma primaria senza demandare né
alla stazione appaltante, né al RUP la responsabilità di fare
accertamenti che non competono loro.
Ricordiamo, per ultimo che l'Ufficio legislativo del
Ministero
della Giustizia, non aveva condiviso il parere del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici ritenendo che
la verifica del Rup
avrebbe rappresentato una inutile ed inopportuna complicazione
burocratica e non aveva inserito, quindi, tale richiesta che,
per altro, era stata già bocciata dalle professioni dell'area
tecnica.
Non comprendiamo, quindi, il salomonico parere del Consiglio di
Stato che è salomonico soltanto dal punto di vista formale in
quanto nella buona sostanza
non potrà essere che il RUP ad
effettuare la verifica del vincolo previsto dalla legge.
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