L'INPS ha pubblicato il 20 settembre 2013 il
messaggio n.
14855 che definisce le modalità operative per la fruizione del
beneficio contributivo previsto per l'incentivazione della
contrattazione di secondo livello per l'anno 2012 dalla Legge n.
247/2007.
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve essere in
regola con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli
accordi e contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1175
della legge n. 296/06. Nei casi di operazioni societarie, il
conguaglio dello sgravio deve essere effettuato dal datore di
lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio
corrisposto nell'anno al lavoratore, anche se questo sia stato in
parte erogato dal precedente datore di lavoro. Le aziende
autorizzate allo sgravio contributivo e che, nelle more del
provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l'attività,
per poter beneficiare dell'incentivo devono avvalersi della
procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.
Particolarità
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da
entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale),
ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere
fruito in proporzione.
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che
comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c.
- intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda
incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno
essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento
al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore,
ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che,
ovviamente, non accederà all'incentivo.
Il messaggio INPS definisce i seguenti casi:
- Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Inpdap;
- Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Enpals;
- Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono
all'Inps le "contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato
sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto,
limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai
datori di lavoro agricoli -autorizzate allo sgravio in esame, è
stato automaticamente assegnato il già previsto codice di
autorizzazione "9D".
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio
dell'incentivo, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici
causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale
(aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale
L984 Sgr. aziendale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del D.L.
L985 Sgr. aziendale ex DM 27-12-12 2012 quota a favore del
lavoratore
Contrattazione territoriale
L986 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del
D.L.
L987 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del
lavoratore
da valorizzare nell'Elemento , , , del flusso UniEmens.
All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà
cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua
competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella
Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
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