Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 Gennaio scorso è stato
pubblicata, con Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 7 recante:
“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma
3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).”, la
prima modifica al Codice degli appalti.
Si tratta del primo decreto correttivo al Codice dei contratti
approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri
del 25 gennaio.
Il decreto legislativo consta di 4 articoli e precisamente:
- art.1 Termini di efficacia
- art. 2 Disposizioni correttive
- art. 3 Disposizioni di coordinamento
- art. 4 Disposizioni finanziarie.
Con l’articolo 1 (Termini di efficacia) il termine dell’1 febbraio
2007, inserito con l’articolo 1-0ctoes del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2006, n. 228, relativo alla proroga dell’entrata in vigore degli
istituti:
- dell’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e
3);
- del dialogo competitivo (art. 58);
- dell’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
- dell’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e
57);
- delle centrali di committenza (art. 33);
- dell’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei
contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il
general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177,
comma 4, lettera f),
viene spostato all’1 agosto 2007, con la precisazione che, non
viene più sospeso il comma 10 dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
163/2006 (Avvalimento).
Sempre nell’articolo 1, al comma 3, viene precisato che “le
disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di
cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il
periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007” e
ciò val quanto dire che per gli istituti sospesi continuano ad
applicarsi le norme di cui alla legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni.
Con l’articolo 2 (Disposizione correttive) vengono apportate
soltanto correzioni formali in funzione di una maggiore
razionalizzazione della normativa ed con l’articolo 3 (Disposizioni
di coordinamento vengono apportate correzioni ed integrazioni a
vari articoli.
Dobbiamo, altresì, precisare che, sempre nell’articolo 2:
- con la lettera b) del comma 1 viene accolta la richiesta delle
Regioni di alleggerire i vincoli per il responsabile del
procedimento che non dovrà più essere obbligatoriamente un
funzionario di ruolo, ma anche un dipendente semplicemente in
servizio nell’amministrazione stessa, in caso di carenza di
personale di ruolo in possesso di professionalità adeguate;
- con la lettera c)1) del comma 1, è stata introdotta la norma
che lascia intravedere la possibilità di un “coordinamento di
competenze in materia di vigilanza sugli organismi di
attestazione”. Sino ad oggi, il controllo sulle Soa era esercitato
soltanto dall’Autorità dei contratti pubblici, mentre alle
Infrastrutture era riservato un ruolo di gestione dell’elenco delle
grandi imprese abilitate per i maxiappalti.
Nei prossimi giorni forniremo il testo del decreto legislativo n.
163/2006 coordinato con il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n.
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