Nuove costruzioni su edifici preesistenti: la distanza minima tra
edifici deve essere di 5 metri e
va calcolata in
riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che
si fronteggiano. Questa decisione con cui il Consiglio di
Stato ha respinto, con la sentenza n. 4501 dello scorso 11
settembre, il ricorso del Comune di Vercelli contro quanto
stabilito dal Tar Piemonte con sentenza n. 807 del 2012.
Nella fattispecie, era stata identificata su un edificio la
violazione delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune,
riscontrata con l'edificazione di cinque abbaini in sostituzione
dei lucernai preesistenti: facendo riferimento anche
all'orientamento giurisprudenziale in materia (Cassazione civile,
Sezione terza, 1 ottobre 2009, n. 21059), Palazzo Spada ha
confermato che
una sopraelevazione, pur se di ridotte
dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e
della superficie di ingombro, va qualificata come nuova
costruzione e quindi deve rispettare la distanza minima di
5 metri
senza che si possa fare appello alla data di
costruzione dell'edificio.
Quest'ultima infatti rimanda all'originaria consistenza
dell'edificio, per cui se per la costruzione iniziale non si è
tenuti a considerare la distanza minima in quanto la norma di
riferimento è stata stabilita in seguito e non può essere
utilizzata retroattivamente ("
è ovvio che una disposizione
sulle distanze non rende contra ius un manufatto
realizzato in precedenza"
),
ciò non significa
che eventuali successive modifiche o realizzazione di nuove
costruzioni sull'edificio preesistente siano esenti dal rispetto
delle nuove N.T.A.
Da qui la conferma che "risulta illegittimo l'atto che ha
consentito la creazione di una sopraelevazione, nella forma di un
abbaino, in sostituzione di un preesistente lucernaio, che ha
determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a
quella prevista per le nuove costruzioni dalle NTA".
Trattandosi proprio di nuove opere e in ragione della loro
rilevanza, non potevano quindi considerarsi sottratte all'obbligo
del rispetto delle distanze minime previste dalle NTA del
piano regolatore comunale.
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