L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo ed al Parlamento
un atto con il quale segnala l’opportunità di modifica o
integrazione della norma del Codice dei contratti che disciplina i
Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti.
Nel dettaglio l’
articolo 92, comma 6 del Codice dei
contratti precisa che “
Il trenta per cento della tariffa
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto”.
Nell’
Atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre scorso viene
precisato che, in merito alla citata norma, l’
Autorità e la
Corte dei Conti hanno reso pronunce non pienamente conformi
in ordine alla tipologia di atti di pianificazione in relazione ai
quali l’amministrazione interessata può riconoscere i
compensi
incentivanti al personale interno che li ha redatti.
Come può evincersi dal tenore letterale della norma, la stessa non
individua la tipologia di documenti pianificatori la cui redazione
dà luogo al riconoscimento dei predetti compensi, ma ne fornisce
una definizione generica, tale da ricomprendere in tale categoria
gli atti di pianificazione “
comunque denominati”. È dunque
rimessa all’autonomia regolamentare dell’amministrazione
interessata l’individuazione degli atti di pianificazione che
possono dar luogo al riconoscimento del predetto compenso
incentivante.
L’Autorità, richiamando la
determinazione n. 43 del
25/09/2000, la
deliberazione del 13/06/2000 ed i pareri
sulla normativa
AG 13/10 del 10 maggio 2010 ed
AG 22/12
del 21/11/2012, ritiene, in definitiva, che l’applicazione
della norma è particolarmente ampia al punto che possano essere
ritenuti assoggettati alla categoria di "atti di pianificazione
comunque denominati" i piani di lottizzazione, i piani per
insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani
particolareggiati, i piani regolatori, i piani urbani del traffico,
e tutti quegli atti aventi contenuto normativo e connessi alla
pianificazione, quali i regolamenti edilizi, le convenzioni, purché
completi per essere approvati dagli organi competenti. Tale
interpretazione viene motivata dal fatto che "
tali atti
afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o
impianti pubblici o di uso pubblico, dei quali definiscono
l'ubicazione nel tessuto urbano".
L’Autorità ha, dunque, sottolineato il nesso comunque esistente tra
pianificazione urbanistica e realizzazione di opere pubbliche (“…i
piani regolatori contengono tra le altre previsioni di c.d.
zonizzazione …sia norma di localizzazione di aree destinate a
formare spazi di uso pubblico, ovvero riservate ad edifici pubblici
o di uso pubblico…”).
Di diverso avviso sono stati, invece, i
magistrati contabili
che, in numerose pronunce, hanno espresso
giudizi non pienamente
conformi a quello dell’Autorità.
In particolare, la
Corte dei Conti ha sottolineato in primo
luogo il carattere eccezionale della previsione normativa dell’art.
92, comma 6, del Codice, la quale pone una
deroga al principio
dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti
pubblici, in presenza di due circostanze:
- sul piano dell’oggetto, che la prestazione consista nella
diretta “redazione di un atto di pianificazione”, non in attività
variamente sussidiarie nel contesto dell’attività di governo del
territorio, che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti;
- che la redazione dello stesso non sia stata esternalizzata ad
un professionista esterno.
In sostanza la Corte dei Conti
limita la possibilità di
corrispondere l’incentivo in esame esclusivamente nel caso in
cui lo strumento di pianificazione sia strettamente connesso con la
realizzazione di un’opera pubblica e non anche in relazione alla
redazione di atti di pianificazione generale, quali possono essere
il piano regolatore o una variante generale, i quali costituiscono
diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente e non
giustificano la deroga al principio dell’onnicomprensività della
retribuzione.
E’ per tale motivo che l’Autorità ha segnalato al Governo ed al
Parlamento l’
opportunità di procedere ad una modifica o ad una
integrazione dell’art. 92, comma 6, del Codice, volta ad
individuare in maniera chiara la tipologia di atti di
pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere
l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li
hanno redatti, in modo da contemplare espressamente anche il
riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediatamente,
alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso
pubblico.
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