Impianti fotovoltaici su terreni agricoli: il SI viene dalla normativa statale, anche a danno di quella regionale
La normativa statale prevale su quella regionale e, sebbene per la seconda non sia possibile procedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su terr...
La normativa statale prevale su quella regionale e, sebbene per la
seconda non sia possibile procedere alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico su terreno agricolo, la norma statale ne dà
il libero accesso.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4755, depositata in segreteria il 26 settembre 2013, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal proprietario e dall’affittuario di un terreno situato a confine con l’area interessata dall’impianto.
Secondo l’articolo 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone agricole definite dal piano urbanistico.
La norma costituisce attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la direttiva 2001/77/CE.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4755, depositata in segreteria il 26 settembre 2013, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal proprietario e dall’affittuario di un terreno situato a confine con l’area interessata dall’impianto.
Secondo l’articolo 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone agricole definite dal piano urbanistico.
La norma costituisce attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la direttiva 2001/77/CE.
A cura di Gabriele
Bivona
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