Come preannunciato ieri, pubblichiamo il testo coordinato del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: “
Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, cordinato
con il Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, con il
Decreto-Legge n.173/2006 convertito nella legge n. 228/2006 e con
la legge n. 296/2006.
Vale la pena precisare che soltanto ieri con una
errata-corrige pubblicata, appunto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 dell’1 febbraio scorso è stata scongiurata la possibilità che
il Codice degli appalti potesse entrare in vigore nella sua
interezza e senza alcuna sospensione sino al 14 febbraio
prossimo.
Infatti nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio scorso veniva
precisato che il Decreto legislativo n. 6/2007 di modifica del
Codice degli appalti e, quindi, anche di sospensione di taluni
istituti sarebbe entrato in vigore il 15 febbraio prossimo; avremmo
avuto, allora, un lasso temporale dall’1/2/2007 al 14/2/2007 in cui
il Codice degli appalti sarebbe entrato in vigore in tutta la sua
interezza, senza sospensioni di sorta, liberalizzando per 15
giorni, ad esempio:
- l’appalto integrato nei settori ordinari;
- la trattativa privata.
- delle centrali di committenza;
che, invece, erano stati, precedentemente, sospesi sino al 31
gennaio scorso dal decreto-legge n. 173/2206 convertito in legge n.
228/2006 e che sarebbero tornati nuovamente ad essere sospesi in
riferimento alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.
6/2007, dal 15 febbraio.
E’ comprensibile il caos normativo che si sarebbe generato senza
l’errata-corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri che
mette tutto a posto ed in cui viene precisato che il d.lgs. n.
6/2007 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in
gazzetta e, quindi, ieri 1 febbraio.
Con l’occasione puntualizziamo che nel Decreto legislativo n.
6/2007 il riferimento ad un articolo modificato è errato ed,
infatti, quando all’articolo 3, comma 1, lettera i) si
fariferimento alla soppressione di alcune parole all’interno
dell’articolo 7, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006, deve intendersi
articolo 77, comma 4.
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