Con
sentenza n. 1985 depositata in Cancelleria il 27 settembre
scorso, il
Tar Campania si è espresso nel caso di
rapporto tra realizzazione di
canna fumaria su una parete
esterna dell’unità immobiliare di proprietà e autorizzazione
dei condomini.
Il Tar ha ricondotto l’intervento all’
articolo 1102 del codice
civile (art. 1102 - Uso della cosa comune “
Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri
la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a
proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso”), in virtù del
quale è possibile procedere alla realizzazione della canna fumaria
senza che venga dato il consenso dall’assemblea condominiale
purchè la realizzazione stessa non precluda agli altri condomini
l’uso del bene comune.
Ciò significa che
non è possibile subordinare al possesso
dell’autorizzazione condominiale il rilascio dell’autorizzazione
edilizia per la realizzazione di tale opera, anche perché il
Comune non ha l’obbligo di verificare che vi siano dei limiti a
livello di codice civile in tal senso.
Il Comune, però, può procedere ad una verifica sul proprietario
affinchè accerti la sua legittimità alla realizzazione dell’opera,
ossia che l’opera stessa non arrechi nocumento al godimento del
bene comune per gli altri condomini.
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