Con
sentenza n. 22728 depositata in Cancelleria il 4 ottobre
scorso, la
Corte di Cassazione si è espressa nel caso di
solidarietà del committente per il licenziamento di un lavoratore
dopo la fine del contratto di appalto.
Secondo quanto stabilito dai Giudici, è proprio questo uno dei casi
in cui
non esiste responsabilità solidale da parte della
committenza.
L’indennità di preavviso non grava sulla committenza, al di là di
tutto, in quanto non riferita alla prestazione lavorativa durante
l’esecuzione del contratto di appalto. Si tratta, infatti, della
scelta di troncare il rapporto in essere successivamente alla
cessazione del contratto di appalto per il quale, quindi, il
committente non può essere ritenuto responsabile in solidale.
Nella sentenza, la Corte ha spiegato che nel caso in esame non
ricorrono i presupposti per l'affermazione della responsabilità
solidale nei confronti del committente ai sensi dell'art 29 del
d.lgs n. 276/2003, in quanto il contratto d'appalto intercoso tra
le imprese convenute era cessato ancor prima che l'appellante
venisse licenziato dall'appaltatrice, quale sua datrice di lavoro,
per cui il trattamento retributivo preteso non era sorto nella
vigenza del predetto contratto, essendo, invece, la conseguenza
dell'autonoma scelta successiva della società di interrompere il
rapporto lavorativo.
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