Il
TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con
sentenza n. 291/2013 depositata in Segreteria il 15 ottobre 2013,
ha ribadito quanto espresso con sentenza n. 16689/2010 del TAR
Campania in tema di correlazione tra i requisiti minimi di
abitabilità e la domanda di sanatoria edilizia relativa ad un
cambio di destinazione d’uso con opere da sottotetto ad abitazione
civile.
Il concetto espresso è estremamente chiaro.
Se l’uso richiesto è quello abitativo, il locale per poter accedere
alla sanatoria deve possedere necessariamente i requisiti minimi di
abitabilità inerenti le altezze, requisiti mancando i quali l’opera
non è in alcun modo sanabile e non esiste per l’amministrazione
alcun margine di discrezionalità in proposito.
Non esiste, quindi, la necessità di vagliare ulteriori ragioni
poste a fondamento del diniego di sanatoria: l’abitabilità è
sovrana su ogni altra richiesta.
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