Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 del 19 ottobre 2013 è stato
pubblicato il comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del mare con cui è stata resa nota la
Deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013 del Comitato nazionale
dell’Albo gestori ambientali contenente il “Regolamento per la
gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative
all’iscrizione all’Albo”, che abroga la precedente Deliberazione 2
ottobre 2007, n. 2 sullo stesso tema.
Con il nuovo regolamento viene data attuazione al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 recante
“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” e vengono introdotte
misure di semplificazione sulle modalità telematiche di iscrizione,
rinnovo, variazione e cancellazione,
In base all’articolo 1 del citato dpcm, a decorrere dal 1° luglio
2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le
imprese e le p.a. deve avvenire esclusivamente in via
telematica.
All’articolo 4, poi, del Regolamento allegato alla Deliberazione 11
settembre 2013 viene precisato che:
- le domande e le comunicazioni vengono trasmesse alla Sezione
regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente
utilizzando il servizio di compilazione e trasmissione telematica
le cui modalità di accesso sono pubblicate nel portale dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali all’indirizzo web
http://www.AlboNazionaleGestoriAmbientali.it.
- le domande e le comunicazioni, redatte in formato elettronico,
devono essere trasmesse dal legale rappresentante dell’impresa o
dal soggetto legittimato;
- le domande e le comunicazioni di
iscrizione/revisione/variazione e cancellazione dell’iscrizione
devono essere corredate dalla documentazione, in formato
elettronico, prevista dalla normativa vigente e dal modulo di cui
all’allegato 1 sottoscritto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto
sulla documentazione amministrativa, dal legale rappresentante
dell’impresa;
- il foglio notizie di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e),
e all’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera c), del
decreto ministeriale è costituito dal foglio riepilogativo di cui
all’allegato 2;
- ai fini dell’invio telematico delle domande e delle
comunicazioni all’Albo e per tutti gli atti e le comunicazioni
relative al procedimento amministrativo, il domicilio dell’impresa
è eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dalla
stessa indicato o presso l’indirizzo di posta elettronica
certificata del soggetto legittimato;
- i pagamenti previsti sono effettuati secondo le procedure e le
modalità predisposte dalle Camere di commercio.
Le domande e le comunicazioni di iscrizione/revisione/variazione e
cancellazione dell’iscrizione devono essere corredate dalla
documentazione, in formato elettronico, prevista dalla normativa
vigente e dal modulo di cui all’allegato 1 sottoscritto, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto sulla documentazione amministrativa,
dal legale rappresentante dell’impresa.
Il foglio notizie di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e
all’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera c), del
decreto ministeriale è costituito dal foglio riepilogativo di cui
all’allegato 2.
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