PUBBLICATO IN GAZZETTA IL SECONDO DECRETO

05/02/2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 Febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.
Il Decreto-Legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio scorso contiene importanti novità in tema di liberalizzazioni e fa seguito al primo decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 a suo tempo emanato in tema di liberalizzazioni e convertito, successivamente, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il nuovo Decreto in tema di liberalizzazioni contiene una raffica di novità, tra l’altro in tema di:
  • Telefonia mobile (art.1);
  • Telefonia fissa, Internet e Tv (art. 1);
  • Strade e autostrade - Trasparenza su prezzi carburanti e avvisi tempestivi in caso di incidenti (art. 2);
  • Assicurazioni - Ramo danni e RC auto (art. 5);
  • Eliminazione dell’autentica notarile per l’estinzione dell’ipoteca sui mutui immobiliari (art. 6);
  • Gare europee per la realizzazione di alcune tratte ferroviarie (art. 12);
  • Estinzione anticipata di mutui immobiliari e clausole penali (art. 7);
  • Portabilità dei mutui immobiliari e diritto di surroga nell’ipoteca (art. 8);
Ma gli aspetti che più interessano il mondo delle costruzioni sono i seguenti:
  • Art. 7 (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali) con cui diventa nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
  • Art. 6 (Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari)con estinzione automatica dell’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo, decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca.
  • Art. 12 (Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi)con revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, ed alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni e con revoca dell'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
A cura di Paolo Oreto


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