Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto
del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge
di conversione) è possibile usufruire della detrazione fiscale del
65% prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di
demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di
sagoma.
Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente
che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo
sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno
delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la
legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la
definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel
Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla
"sagoma".
In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è
possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli
interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di
demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria
di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la
sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli
interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche
per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile
non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada
nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni,
riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi
che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua
ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante
l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la
pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di
ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con
ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese
riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene
considerato "nuova costruzione".
Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo
del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità
2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle
detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione
energetica.
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