Il Decreto-Legge sulle liberalizzazioni recante “
Misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 1
Febbraio è entrato immediatamente in vigore lo scorso 2 febbraio
2007 e prevede la liberalizzazione su molti aspetti economici e
finanziari tra i quali la
nullità delle penali per le estinzioni
anticipate dei mutui.
Tra gli articoli del provvedimento, di notevole importanza è
l’
articolo 7 recante “
Estinzione anticipata dei mutui
immobiliari divieto di clausole penali”.
Nell’articolo 7 viene precisato che se il creditore è soggetto
esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue
automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore
alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca.
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che
il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di
un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto
ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante. In
caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al
debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del
codice civile. Ovviamente tale nuova norma di notevole importanza
per tutti coloro che devono stipulare un mutuo non è retroattiva ed
ha valore per tutti i mutui stipulati a decorrere dal 2/2/2007.
Nello stesso provvedimento in tema di liberalizzazioni vale la pena
ricordare anche i seguenti ulteriori punti:
1. Servizi di telefonia mobile. È vietata, da parte degli
operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e
di contributi per la ricarica di carte prepagate aggiuntivi
rispetto al costo del traffico telefonico richiesto.
L'offerta delle tariffe dei differenti operatori deve evidenziare
tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico
telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto.
2. Prezzi dei carburanti e sul traffico. Il gestore della
rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di
informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete ed
informare gli utenti dei prezzi di vendita dei carburanti praticati
negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le
singole tratte della rete autostradale.
3. Tariffe aeree. Sono vietati le offerte e i messaggi
pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al
netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a
una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di
titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di
prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
4. Prodotti alimentari. L'indicazione del termine minimo di
conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo
facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo
modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del
prodotto.
5. Assicurazioni. L'impresa di assicurazione in tutti i casi
di stipulazione di un nuovo contratto, a prescindere dalla
contestuale vigenza di un'altra polizza, non può assegnare al
contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella
risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di
assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del
contraente. È fatto obbligo di comunicare tempestivamente al
contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito. In caso di durata poliennale di contratto, l'assicurato ha
facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con
preavviso di sessanta giorni.
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