Il diritto di accedere agli atti amministrativi (contratto di
appalto, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi
mandati di pagamento) si estende a catena a tutte le imprese che
hanno stipulato un contratto (di qualsiasi natura) con la società
privata a cui è stato affidato un appalto da un Ente di natura
pubblicistica.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza n. 8639 del 7
ottobre 2013 con la quale la Sezione Terza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso
presentato da un'impresa che si era vista negare l'accesso al bando
di gara, al contratto di appalto, agli stati di avanzamento dei
lavori, ai certificati ed ai relativi mandati di pagamento,
relativi ad un appalto cui la stessa era subappaltatrice.
L'art. 118, comma 3 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006)
prevede, infatti, l'obbligo per gli affidatari del contratto di
trasmettere alla stazione appaltante, entro 120 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al
subappaltatore o cottimista. Qualora gli affidatari non trasmettano
le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro
il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto,
gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva un contratto stipulato con
una società affidataria di un appalto pubblico e un credito verso
la stessa che la legittimava ad acquisire la documentazione
riguardante i rapporti economici tra la società appaltatrice e la
committente, ciò nell'ottica di attivare i rimedi previsti
dall'art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163/2006 (secondo cui la
stazione appaltante può corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite).
I giudici di primo grado hanno affermato che l'accesso e la
conoscenza dei documenti di natura amministrativa (bando di gara,
contratto di appalto, stati di avanzamento dei lavori, certificati
e relativi mandati di pagamento) consente alla società che ha un
credito accertato nei confronti della appaltatrice di decidere, con
cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto
di vista amministrativo (chiedendo, ad esempio, in caso di
pagamenti ancora da effettuare, l'applicazione - ove possibile -
della facoltà prevista dall'art. 118, comma 3, D.lgs n. 163 del
2006, previa qualificazione del contratto stipulato) sia da quello
giurisdizionale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha, infine,
chiarito che la documentazione richiesta, sebbene abbia natura
privatistica (contratto di appalto, stati di avanzamento lavori,
certificati e relativi mandati di pagamento), rientra comunque
nella nozione di "documento amministrativo" (art. 22, comma 1, lett
d)) della legge n. 241 del 1990, in quanto sono stati adottati da
un ente pubblico che persegue le proprie finalità pubblicistiche
anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono
soggetti all'accesso e, quindi, ostensibili al privato.
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