ORIENTAMENTO ANCE

06/02/2007

Un importante orientamento dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) sul problema legato alla detrazione IRPEF del 36% e applicazione dell`’aliquota IVA ridotta al 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni viene, qui di seguito, riportato integralmente.

“A seguito di numerose richieste di chiarimento in ordine all’obbligo di indicazione del costo della manodopera relativamente alla fruizione dei benefici per gli interventi di ristrutturazione degli edifici abitativi (detrazione IRPEF del 36% e applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni), si forniscono di seguito alcune precisazioni che attendono conferma ufficiale da parte dell’Agenzia dell’Entrate.
Come noto, l’art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) prevede la proroga per il 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 Euro per unità immobiliare:
  • della detrazione IRPEF del 36%, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
  • dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili abitativi, fatturate dal 1° gennaio 2007.
A pena di decadenza dalle agevolazioni, il successivo comma 388 della medesima legge conferma l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata nell’intervento agevolato, come già previsto, per la detrazione del 36%, dall’art. 35, commi 19-20 della legge 248/2006.
Sul tema, in occasione di un recente incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire alcune indicazioni circa le modalità applicative conseguenti l’obbligo dell’indicazione della manodopera in fattura, che, al momento, non hanno trovato ancora conferma ufficiale.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
  • è sufficiente l’indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera;
  • è sufficiente l’indicazione complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell’esecuzione dell’intervento impegni;
  • nell’ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa;
  • qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è limitato al solo costo relativo ai dipendenti;
  • in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell’appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore);
  • l’obbligo d’indicazione del costo della manodopera trovi applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
Il citato comma 388 dell’articolo unico della Legge finanziaria estende poi tale obbligo, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2007, anche ai fini dell’applicazione dell’IVA ridotta al 10% esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

In proposito, sebbene il Legislatore, nel prorogare per il 2007, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% in relazione a tale tipologia di interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria), rinvia genericamente (ai sensi del comma 387, lett. b dell’art. 1 della legge 296/2006) alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett.b) della legge 449/1999 (ovverosia interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere a, b, c e d della legge 457/1978), la portata del beneficio è circoscritta agli interventi che solo in via transitoria scontano l’applicazione della suddetta agevolazione

. Tale assunto è stato già da tempo chiarito dall’Amministrazione finanziaria che, con la Circolare 7 aprile 2000, n.71/E, nell’illustrare l’ambito applicativo dell’art.7 della legge 449/1999, ha precisato che il citato beneficio trova applicazione sostanzialmente circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le disposizioni in materia di IVA che prevedono l’applicazione di un’aliquota agevolata «in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili » (ovverosia gli interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c e d della legge 457/1978, recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, a cui si applica a regime l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR 633/1972).

Ciò premesso, si conferma che, dal 1° gennaio 2007, sussiste l’obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera con riferimento alle fatture relative a lavori di qualsiasi tipologia di intervento di recupero incisivo su edifici abitativi (recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia) solo nell’ipotesi in cui, contestualmente alla riduzione dell’aliquota IVA, il committente non impresa si avvalga anche della detrazione IRPEF del 36% per i medesimi interventi, a pena di decadenza dalla suddetta agevolazione.

Viceversa, nell’ipotesi in cui il committente non fruisca della suddetta detrazione IRPEF ma solo della riduzione dell’aliquota IVA del 10%, l’obbligo sussiste solo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, come sopradetto, per interventi più incisivi l’aliquota ridotta si applica a regime e non solo per interventi eseguiti su edifici residenziali ma anche su edifici a destinazione strumentale.

Si sottolinea, infine, che il beneficio è riconosciuto ai cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, da ultimo con la Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 (che modifica la DIR. 77/388/CEE), è la Comunità Europea ad autorizzare gli Stati Membri, tra i quali l’Italia, ad applicare aliquote IVA ridotte, al fine di contrastare il lavoro nero.

Sembra, pertanto, coerente con la ratio normativa porre l’obbligo di indicazione del costo della manodopera solo con riferimento ai servizi ai quali il beneficio si applica, che in Italia corrispondono proprio a tali interventi di manutenzione sul patrimonio edilizio esistente a destinazione abitativa.”

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