Un importante orientamento dell’
Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) sul problema legato alla detrazione
IRPEF del 36% e applicazione dell`’aliquota IVA ridotta al 10% per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni
viene, qui di seguito, riportato integralmente.
“A seguito di numerose richieste di chiarimento in ordine
all’obbligo di indicazione del costo della manodopera relativamente
alla fruizione dei benefici per gli interventi di ristrutturazione
degli edifici abitativi (detrazione IRPEF del 36% e applicazione
dell’aliquota IVA ridotta al 10% per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di abitazioni), si forniscono di seguito
alcune precisazioni che attendono conferma ufficiale da parte
dell’Agenzia dell’Entrate.
Come noto, l’art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge Finanziaria 2007) prevede la proroga per il 2007, per
una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000
Euro per unità immobiliare:
- della detrazione IRPEF del 36%, in relazione alle spese per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente,
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007;
- dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
abitativi, fatturate dal 1° gennaio 2007.
A pena di decadenza dalle agevolazioni, il successivo comma 388
della medesima legge conferma l’obbligo di indicazione in fattura
del costo della manodopera utilizzata nell’intervento agevolato,
come già previsto, per la detrazione del 36%, dall’art. 35, commi
19-20 della legge 248/2006.
Sul tema, in occasione di un recente incontro con la stampa
specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire
alcune indicazioni circa le modalità applicative conseguenti
l’obbligo dell’indicazione della manodopera in fattura, che, al
momento, non hanno trovato ancora conferma ufficiale.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
- è sufficiente l’indicazione complessiva e non puntuale del
costo della manodopera;
- è sufficiente l’indicazione complessiva del costo della
manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell’esecuzione
dell’intervento impegni;
- nell’ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti
direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va
indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa;
- qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta
che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura del costo della
manodopera è limitato al solo costo relativo ai dipendenti;
- in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei
confronti del committente da parte dell’appaltatore principale dei
lavori devono in ogni caso contenere l’indicazione del costo della
manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei
dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del
subappaltatore);
- l’obbligo d’indicazione del costo della manodopera trovi
applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in
opera degli stessi.
Il citato comma 388 dell’articolo unico della Legge finanziaria
estende poi
tale obbligo, per le fatture emesse dal
1° gennaio 2007,
anche ai fini dell’applicazione dell’IVA
ridotta al 10% esclusivamente agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
In proposito, sebbene il Legislatore, nel prorogare per il 2007,
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% in relazione a tale
tipologia di interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria),
rinvia genericamente (ai sensi del comma 387, lett. b dell’art. 1
della legge 296/2006) alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1,
lett.b) della legge 449/1999 (ovverosia interventi di cui all’art.
31, comma 1, lettere a, b, c e d della legge 457/1978),
la
portata del beneficio è circoscritta agli interventi che solo in
via transitoria scontano l’applicazione della suddetta
agevolazione
. Tale assunto è stato già da tempo chiarito dall’Amministrazione
finanziaria che, con la Circolare 7 aprile 2000, n.71/E,
nell’illustrare l’ambito applicativo dell’art.7 della legge
449/1999, ha precisato che
il citato beneficio trova
applicazione sostanzialmente circoscritta agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le
disposizioni in materia di IVA che prevedono l’applicazione di
un’aliquota agevolata «in via non transitoria e senza limiti
attinenti alla tipologia degli immobili » (ovverosia gli interventi
di cui all’art. 31, comma 1, lettere c e d della legge 457/1978,
recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, a cui
si applica a regime l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n.
127 quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al DPR
633/1972).
Ciò premesso, si conferma che, dal 1° gennaio 2007,
sussiste
l’obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera
con riferimento alle
fatture relative a lavori di qualsiasi
tipologia di intervento di recupero incisivo su edifici
abitativi (recupero e restauro conservativo e ristrutturazione
edilizia)
solo nell’ipotesi in cui,
contestualmente alla
riduzione dell’aliquota IVA, il committente non impresa si avvalga
anche della detrazione IRPEF del 36% per i medesimi interventi,
a pena di decadenza dalla suddetta agevolazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui
il committente non
fruisca della suddetta detrazione IRPEF ma
solo della
riduzione dell’aliquota IVA del 10%,
l’obbligo sussiste solo
per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Infatti, come sopradetto, per interventi più incisivi l’aliquota
ridotta si applica a regime e non solo per interventi eseguiti su
edifici residenziali ma anche su edifici a destinazione
strumentale.
Si sottolinea, infine, che il beneficio è riconosciuto
ai
cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera per i
quali, da ultimo con la Direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14
febbraio 2006 (che modifica la DIR. 77/388/CEE), è la Comunità
Europea ad autorizzare gli Stati Membri, tra i quali l’Italia, ad
applicare aliquote IVA ridotte, al fine di contrastare il lavoro
nero.
Sembra, pertanto, coerente con la ratio normativa porre l’obbligo
di indicazione del costo della manodopera solo con riferimento ai
servizi ai quali il beneficio si applica, che in Italia
corrispondono proprio a tali interventi di manutenzione sul
patrimonio edilizio esistente a destinazione abitativa.”
© Riproduzione riservata