In seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 31
ottobre 2013 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è
stata introdotta
un’ulteriore modifica al Decreto legislativo 9
aprile 2008, 81.
Si tratta, in pratica, della
modifica dell’articolo 71, comma
11 del citato decreto legislativo effettuata dall’articolo 7,
comma 9-quinquies del citato decreto-legge n. 101 coordinato.
Il testo del citato comma 9-quinqiues è il seguente:
“
9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel
termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta».”.
Con la nuova formulazione del citato articolo 71, comma 11, il
legislatore ha
corretto un palese errore introdotto con il
decreto “del Fare” sulle tempistiche della prima verifica periodica
delle attrezzature di cui all’articolo 71 comma 11 del D. Lgs. n.
81/08 ed ha previsto che per la prima verifica il datore di lavoro
si avvalga dell’
INAIL, che vi provvede nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta e non dalla messa in
servizio.
Il nuovo testo del citato comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. n.
81/2008 è, adesso, il seguente: “ “
Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che
vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni
sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria
scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le
modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove
ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità
di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma
devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di
vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a
titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a
carico del datore di lavoro.”
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