Sicurezza e Decreto Legislativo 81/2008: Ancora una modifica

06/11/2013

In seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2013 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è stata introdotta un’ulteriore modifica al Decreto legislativo 9 aprile 2008, 81.
Si tratta, in pratica, della modifica dell’articolo 71, comma 11 del citato decreto legislativo effettuata dall’articolo 7, comma 9-quinquies del citato decreto-legge n. 101 coordinato.
Il testo del citato comma 9-quinqiues è il seguente: “9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta».”.

Con la nuova formulazione del citato articolo 71, comma 11, il legislatore ha corretto un palese errore introdotto con il decreto “del Fare” sulle tempistiche della prima verifica periodica delle attrezzature di cui all’articolo 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/08 ed ha previsto che per la prima verifica il datore di lavoro si avvalga dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta e non dalla messa in servizio.

Il nuovo testo del citato comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008 è, adesso, il seguente: “ “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

A cura di Gabriele Bivona


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