L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha inviato
al Governo ed al
Parlamento, alcuni giorni fa un
atto di segnalazione
relativo alla normativa in materia di sicurezza nei cantieri e di
opere provvisionali.
Nel documento l’Autorità formula alcune
osservazioni in merito
alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri,
con particolare riferimento alla disciplina concernente la
validazione dei piani di sicurezza dei cantieri e la verifica delle
strutture provvisionali di particolare importanza statica.
Pur apprezzando lo spirito del documento (nato da un’indagine che
ha rilevato mediante l’analisi dei piani di sicurezza degli appalti
in cui si sono verificati incidenti mortali, che la predisposizione
dei piani di sicurezza è risultata più formale che sostanziale),
non riusciamo a comprendere quali rimedi devono essere adottati se
non quelli del controllo sull’applicazione delle norme vigenti.
Né, d’altra parte, comprendiamo il passo dell’Atto di segnalazione
in cui viene detto che il Regolamento non prevede una specifica
verifica dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento,
parte integrante del progetto esecutivo, all’atto della validazione
del progetto da parte del responsabile del procedimento.
L’articolo 47 del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999 ha come
oggetto la validazione del progetto esecutivo e, quindi, la
verifica della conformità del progetto esecutivo alla normativa
vigente e, allora, ci sembra assolutamente ovvio che il piano di
sicurezza e coordinamento descritto nell’articolo 41 del
Regolamento e che, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento stesso
fa parte integrante del progetto esecutivo, deve essere già, in
riferimento alle attuali norme, sottoposto alla validazione,
prevista al citato articolo 47.
Non vediamo, pertanto, la necessità di una ulteriore norma che
specifichi quanto è già assolutamente chiaro.
A nostro avviso, invece, il problema si pone per il Piano operativo
di sicurezza che, invece, in atto non è sottoposto ad alcuna
approvazione e che di fatto è il Piano che l’impresa o le imprese
utilizzano nel corso dei lavori.
In atto il Piano operativo di sicurezza di cui alla lettera
f-ter dell’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n.
494/1996, viene soltanto predisposto dall’impresa esecutrice, anche
ai sensi dell’articolo 4 del dl.gs. n. 626/1994 ma non abbisogna di
alcuna approvazione a parte la verifica da parte del Coordinatore
per l’esecuzione, così come disposto dall’articolo 5 del d.lgs. n.
494/1996.
La carenza normativa di cui si parla all’interno dell’Atto di
segnalazione non è, quindi, dovuta alla mancanza di validazione del
Piano di sicurezza e di coordinamento che, invece, è prevista ma
alla mancanza di approvazione e/o validazione del Piano operativo
di sicurezza.
Corretta, invece si sembra l’osservazione, sempre all’interno
dell’Atto di segnalazione con cui l’Autorità ha evidenziato il
fatto che le opere provvisionali di una certa importanza statica
non sono soggette ad alcuna verifica preventiva o in corso dei
lavori prima della loro utilizzazione come è, invece, richiesto per
le opere definitive ai sensi della
legge n. 1086/1971 riportata
all’interno del DPR 380/2001.
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