Cassazione: Fanghi di cemento rifiuti e non sottoprodotti

20/11/2013

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42338 depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2013 ha affermato che i residui derivanti dal lavaggio delle betoniere, come la breccia o il sabbione di cemento, non rientrano nella nozione di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), e quindi devono essere trattati come rifiuti.
Nella sentenza, i giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che nel citato articolo 184-bis viene precisato che affinché una sostanza possa essere considerata come sottoprodotto, è necessario, tra l’altro, che la stessa:
  • “possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente”;
  • “sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione”.

A parere dei giudici, i residui derivanti dal lavaggio delle betoniere (la breccia o il sabbione di cemento) non hanno rispettano nessuna delle due precedenti condizioni queste condizioni perché per la loro eventuale utilizzazione sarebbe, comunque, necessaria l’esecuzione di un trattamento preventivo consistente nella pulitura per eliminare i residui di cemento e dall’altro non si tratterebbe di sostanze originate da un processo produttivo.

In allegato la sentenza della Corte di cassazione.

A cura di Gabriele Bivona


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