La
Corte di Cassazione con la
sentenza n. 42338
depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2013 ha affermato che i
residui derivanti dal lavaggio delle betoniere, come la breccia o
il sabbione di cemento, non rientrano nella nozione di
sottoprodotto ai sensi dell’
art. 184 bis del Codice
dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), e quindi devono essere
trattati come rifiuti.
Nella sentenza, i giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che nel
citato articolo 184-bis viene precisato che affinché una sostanza
possa essere considerata come sottoprodotto, è necessario, tra
l’altro, che la stessa:
- “possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che
soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente”;
- “sia originata da un processo di produzione, di cui costituisce
parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua
produzione”.
A parere dei giudici, i residui derivanti dal lavaggio delle
betoniere (la breccia o il sabbione di cemento) non hanno
rispettano nessuna delle due precedenti condizioni queste
condizioni perché per la loro eventuale utilizzazione sarebbe,
comunque, necessaria l’esecuzione di un trattamento preventivo
consistente nella pulitura per eliminare i residui di cemento e
dall’altro non si tratterebbe di sostanze originate da un processo
produttivo.
In allegato la sentenza della Corte di cassazione.
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