Durc OK in caso di crediti certi, liquidi ed esigibili

22/11/2013

Documento Unico di Regolarità Contributiva OK anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Lo ha chiarito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con la circolare 11 novembre 2013, n. 53 recante "Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013".

Dopo una breve ricostruzione del quadro normativo, la circolare INAIL ricorda le disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 ha disposto che:
"Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica".

Il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 recante "Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto" (Gazzetta Ufficiale 16/07/2013, n.165) ha stabilito le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008.

Infine, la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21/10/2013, n. 40 recante "D.M. 13 marzo 2013 - certificazione di crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti" ha fornito i primi chiarimenti in materia di rilascio di Durc e compensazione dei crediti.

Ciò premesso, la Circolare INAIL ha ribadito che la regolarità contributiva può essere rilasciata soltanto in presenza di una certificazione dei crediti, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.

Come previsto, infine dal Decreto 13 marzo 2013 il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o all'intermediario finanziario.

Per la certificazione dei crediti e la verifica degli stessi, il titolare del credito certificato o l'amministrazione procedente deve comunicare gli estremi delle certificazioni agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. I dati necessari sono:
  • il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri);
  • l'amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
  • la data di rilascio della certificazione;
  • l'importo del credito oggetto di certificazione;
  • l'eventuale data in cui sarà pagato il credito;
  • il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili - non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione - devono verificare l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e comunque alla conclusione dell'istruttoria per il suo rilascio.

Per il rilascio del Durc ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012, ognuna delle strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili coinvolte nell'istruttoria per il rilascio del Durc deve necessariamente acquisire tramite Pec dalle altre due l'importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite.
In caso positivo, ciascuna Sede inserirà nell'apposito campo note la seguente dicitura:
Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del d.l. 7.5.2012, n. 52, conv. con modificazioni dalla legge 6.7.2012, n. 94. Importo debito Inail al xx.xx.xxxx: Euro xxx.xxx,xx. Certificazione n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xx.xx.xxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Importo dei crediti certificati: Euro xxx.xxx,xx, data di pagamento: xx.xx.xxxx.

A cura di Gabriele Bivona


© Riproduzione riservata