Documento Unico di Regolarità Contributiva OK anche in presenza di
una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo
soggetto.
Lo ha chiarito l'
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con la
circolare 11
novembre 2013, n. 53 recante
"Rilascio del Documento unico
di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione
che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora
versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo
2013".
Dopo una breve ricostruzione del quadro normativo, la circolare
INAIL ricorda le disposizioni in materia di certificazione e
compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi
nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In particolare,
l'articolo 13-bis, comma 5, del
D.L. n. 52/2012 ha disposto
che:
"Il documento unico di regolarità contributiva di cui
all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che
attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora
versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui
saldi di finanza pubblica".
Il
Decreto Ministero dell'Economia e delle
Finanze 13 marzo 2013 recante
"Rilascio del
documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una
certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti
certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi
accertati e non ancora versati da parte di un medesimo
soggetto" (Gazzetta Ufficiale 16/07/2013, n.165) ha stabilito
le modalità di rilascio del Durc in presenza di una certificazione
rilasciata ai sensi del d.l. 185/2008.
Infine, la
Circolare Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali 21/10/2013, n. 40 recante
"D.M.
13 marzo 2013 - certificazione di crediti e rilascio del DURC -
primi chiarimenti" ha fornito i primi chiarimenti in materia
di rilascio di Durc e compensazione dei crediti.
Ciò premesso, la Circolare INAIL ha ribadito che la regolarità
contributiva può essere rilasciata soltanto in presenza di una
certificazione dei crediti, che attesti la sussistenza e l'importo
di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto
titolare dei crediti certificati. Sono considerate utili,
esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 e successive
modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici
nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti
di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e
registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.
Come previsto, infine dal Decreto 13 marzo 2013 il credito indicato
nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere
validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del
credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa
estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso,
comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o
all'intermediario finanziario.
Per la certificazione dei crediti e la verifica degli stessi, il
titolare del credito certificato o l'amministrazione procedente
deve comunicare gli estremi delle certificazioni agli Istituti
previdenziali e alle Casse edili. I dati necessari sono:
- il numero della certificazione del credito (costituita da 16
numeri);
- l'amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- la data di rilascio della certificazione;
- l'importo del credito oggetto di certificazione;
- l'eventuale data in cui sarà pagato il credito;
- il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del
credito per accedere alla piattaforma informatica, attraverso il
quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili - non appena
disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione -
devono verificare l'esistenza del credito certificato nonché la sua
effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e
comunque alla conclusione dell'istruttoria per il suo
rilascio.
Per il rilascio del Durc ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del
d.l. 52/2012, ognuna delle strutture territoriali di Inail, Inps e
Casse edili coinvolte nell'istruttoria per il rilascio del Durc
deve necessariamente acquisire tramite Pec dalle altre due
l'importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro
sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni
esibite.
In caso positivo, ciascuna Sede inserirà nell'apposito campo
note la seguente dicitura:
Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del
d.l. 7.5.2012, n. 52, conv. con modificazioni dalla legge 6.7.2012,
n. 94. Importo debito Inail al xx.xx.xxxx: Euro xxx.xxx,xx.
Certificazione n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xx.xx.xxxx, rilasciata da
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Importo dei crediti certificati: Euro
xxx.xxx,xx, data di pagamento: xx.xx.xxxx.
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