Sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 è stato
pubblicato il
Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
2013 recante “Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri
contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per
l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni
in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2;
Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e
2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma
12; articolo 92, comma 2.”
Il DPR in argomento fa seguito al
parere del Consiglio di Stato
n. 3014 del 26 giugno 2013 che si è espresso in merito al
ricorso straordinario n. 3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI
(Associazione Imprese Generali) ed altri nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricordiamo che sull’argomento si è già espressa l’
Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture che nell’
atto di segnalazione al Governo n. 3 del 25
settembre 2013 ricorda che il Consiglio di Stato, accogliendo
in parte il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dall’AGI (Associazione imprese generali), ha disposto
l’annullamento delle norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107,
comma 2, del Regolamento, relativamente all’individuazione delle
categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cd. super
specialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione
vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS,
l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter
eseguire quella parte di lavori non subappaltabile.
In pratica il Presidente della Repubblica con il Decreto in
argomento comunica che il Consiglio di Stato ha accolto
parzialmente il ricorso dell’AGI con riferimento all'impugnazione
degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in
particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma
2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e dispone che a cura del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data
pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto
annullato.
Vengono, dunque,
annullate le norme di cui agli artt. 109, comma
2 e 107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione
delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie
cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di
qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e,
per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine
di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile.
L’impostazione della normativa, secondo l’AGI, finiva per
vanificare il principio, pur contenuto nell’ambito del Regolamento
Generale (art. 109, comma 1), secondo il quale, in linea di
massima, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione
nella categoria generale avrebbe potuto eseguire anche le
lavorazioni complementari e necessarie per completare quello che è
l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua
qualificazione.
Viene
annullato, anche,
l’art. 85, comma 1, lett. b) nn.
2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite
all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria
scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha
superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a
qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di
categoria a qualificazione obbligatoria.
L’effetto abrogativo delle norme sarà operativo decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta del D.P.R. e cioèa far
data dal 14 dicembre p.v.
Non si è fatta attendere la
protesta delle imprese aderenti ad
ANIE-Confindustria che in un comunicato stampa hanno affermato
che “L’elevata specializzazione e l’eccellenza tecnologica delle
imprese del nostro Paese è seriamente a rischio. Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR che va ad incidere sul
Regolamento (DPR 207/2010) di attuazione del Codice degli Appalti
si “stravolge” il sistema di qualificazione negli appalti a tutto
danno delle imprese specializzate e altamente tecnologiche”
aggiungendo, anche, che “La ricaduta sulle imprese ANIE del DPR
appena pubblicato, che peraltro recepisce solo formalmente, ma non
sostanzialmente, il parere del Consiglio di Stato dello scorso
giugno - afferma
Claudio Andrea Gemme, Presidente di ANIE
Confindustria - è dirompente e va immediatamente sospeso”.
In allegato gli artt. 85, 107 e 109 del Regolamento n. 207/2010
nella nuova versione successiva alla pubblicazione del DPR
30/10/2013 che, ricordiamo, entrerà in vigore il prossimo 14
dicembre.
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