Come previsto nella nuova Finanziaria, i Ministri del Lavoro e
della Previdenza Sociale e dell'Economia e Finanze hanno firmato,
il 31 gennaio scorso, i decreti che attuano le disposizioni
previste in materia di conferimento del TFR e di Previdenza
complementare.
In particolare, è previsto che:
- i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici, che abbiano un contratto di lavoro in essere
entro il 31 dicembre 2006, possono decidere di conferire il
trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma
pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, ovvero di mantenerlo secondo le previsioni
dell’articolo 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione
del modulo TFR1 allegato al decreto del 31 gennaio scorso, che deve
essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di
lavoro.
- i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data
successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in
maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al
conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a
precedenti rapporti di lavoro,possono manifestare, entro 6 mesi
dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR ad una
forma pensionistica complementare, ovvero di mantenerlo secondo le
previsioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, fermo
restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 756, della legge
finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene
attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al decreto del
31 gennaio scorso, che deve essere messo a disposizione di ciascun
lavoratore dal datore di lavoro.
Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla
destinazione del TFR, il datore di lavoro può trasferire il TFR
futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o
contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma
collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se
previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di
lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine
rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di
lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del
lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente
agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori
assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 resta inteso che il
versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal
caso l’importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al
comma 2, lettera a);
b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine
di sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal
mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento
del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo
i criteri di cui all’articolo 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di
cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che
abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al
versamento al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al
decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 757, della
medesima legge n. 296 del 2006.
Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima
della data di pubblicazione del presente decreto avessero già
manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il
TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la
decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a
condizione chetale scelta sia confermata mediante la compilazione
del modulo TFR1 o TFR2 allegato al presente decreto entro 30 giorni
dalla predetta pubblicazione.
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