L'art. 28 del D.P.R. 34/2000 dispone che: "le imprese possono
partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o
inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti
di ordine tecnico-organizzativo:
- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore
all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica";
Il TAR per la Toscana - Firenze II sez. con sentenza n. 12 del
15 gennaio 2007 ha accolto il ricorso 2072/2006 proposto da un
impresa edile contro il Comune di Signa che con verbale del
14.12.2006 aveva disposto l'esclusione dalla gara dell'impresa
edile ricorrente. "in quanto carente del requisito di cui al punto
11) del bando di gara, ovvero attestazione SOA di qualificazione
nella categoria OG10".
L'impresa edile con il ricorso, presentato lo scorso dicembre
2006, contestava la propria esclusione dalla gara, in quanto
ritenuta in contrasto con le disposizioni in materia di selezioni
per l'affidamento di appalti pubblici e, in particolare, con l'art.
28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, nella parte in cui
stabiliscono che per gli appalti di importo pari o inferiore a €
150.000 le imprese possono partecipare anche senza la
certificazione rilasciata da una SOA, ma solo comprovando il
possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al
sopra citato art. 28.
Il bando di gara, oggetto del ricorso, fa riferimento a lavori
appartenenti alla categoria OG3 (opere stradali) per un importo di
€ 163.527, 84 come prevalenti ed a lavori appartenenti alla
categoria OG10 (opere elettriche) per un importo di € 41.260,00,
come scorporabili.
L'Amministrazione appaltante non ha previsto nella
lex
specialis di gara altra forma di qualificazione per i lavori
appaltati diversa dall'attestazione SOA, stabilendo infatti, al
punto 11 del bando, che "i concorrenti all'atto dell'offerta devono
possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione per tutte
le categorie dei lavori che compongono l'intervento, OG3 e
OG10".
Dall'analisi della normativa vigente in materia di appalti pubblici
ed in particolare:
- l'art. 1 comma 3 del citato D.P.R. n. 34 del 2000;
- l'art. 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non
superato dal recente Codice dei contratti pubblici, ved. in
particolare l'art. 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 art.
28 del citato D.p.r. n. 34 del 2000;
- la sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 novembre 2005 n.
1211
- la Determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001 dell'Autorità per
la vigilanza dei lavori pubblici, prot. US/26/2001;
la seconda sezione del TAR di Firenze ha accolto il ricorso
dell'impresa edile, ritenendo illegittima la sua esclusione dalla
gara in cui l'importo dei lavori seppur scorporabili risulta
inferiore a 150.000 Euro.
Normativa e giurisprudenza:
- D.P.R. n. 34 del 2000, art. 1 comma 3;
- Legge 11 febbraio 1994 n. 109, art. 8 comma 2;
- Decreto Legislativo n. 163 del 2006, art. 40 (Codice degli
appalti);
- Sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 novembre 2005 n.
1211
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza dei lavori
pubblici n. 15/2001 del 18 luglio 2001
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