TAR DEFINISCE REQUISITI IMPRESE

09/02/2007

L'art. 28 del D.P.R. 34/2000 dispone che: "le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
  • a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  • b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  • c) adeguata attrezzatura tecnica";
Il TAR per la Toscana - Firenze II sez. con sentenza n. 12 del 15 gennaio 2007 ha accolto il ricorso 2072/2006 proposto da un impresa edile contro il Comune di Signa che con verbale del 14.12.2006 aveva disposto l'esclusione dalla gara dell'impresa edile ricorrente. "in quanto carente del requisito di cui al punto 11) del bando di gara, ovvero attestazione SOA di qualificazione nella categoria OG10".

L'impresa edile con il ricorso, presentato lo scorso dicembre 2006, contestava la propria esclusione dalla gara, in quanto ritenuta in contrasto con le disposizioni in materia di selezioni per l'affidamento di appalti pubblici e, in particolare, con l'art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, nella parte in cui stabiliscono che per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000 le imprese possono partecipare anche senza la certificazione rilasciata da una SOA, ma solo comprovando il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al sopra citato art. 28.

Il bando di gara, oggetto del ricorso, fa riferimento a lavori appartenenti alla categoria OG3 (opere stradali) per un importo di € 163.527, 84 come prevalenti ed a lavori appartenenti alla categoria OG10 (opere elettriche) per un importo di € 41.260,00, come scorporabili.
L'Amministrazione appaltante non ha previsto nella lex specialis di gara altra forma di qualificazione per i lavori appaltati diversa dall'attestazione SOA, stabilendo infatti, al punto 11 del bando, che "i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per tutte le categorie dei lavori che compongono l'intervento, OG3 e OG10".

Dall'analisi della normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare:
  • l'art. 1 comma 3 del citato D.P.R. n. 34 del 2000;
  • l'art. 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non superato dal recente Codice dei contratti pubblici, ved. in particolare l'art. 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 art. 28 del citato D.p.r. n. 34 del 2000;
  • la sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 novembre 2005 n. 1211
  • la Determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001 dell'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, prot. US/26/2001;
la seconda sezione del TAR di Firenze ha accolto il ricorso dell'impresa edile, ritenendo illegittima la sua esclusione dalla gara in cui l'importo dei lavori seppur scorporabili risulta inferiore a 150.000 Euro.

Normativa e giurisprudenza:
  • D.P.R. n. 34 del 2000, art. 1 comma 3;
  • Legge 11 febbraio 1994 n. 109, art. 8 comma 2;
  • Decreto Legislativo n. 163 del 2006, art. 40 (Codice degli appalti);
  • Sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 novembre 2005 n. 1211
  • Determinazione dell'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici n. 15/2001 del 18 luglio 2001


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