La proroga dell'agevolazione è prevista anche per gli interventi di
riqualificazione energetica, sia per i singoli immobili sia per le
parti comuni di edifici condominiali.
Più tempo a disposizione per usufruire delle detrazioni d’imposta
previste per la riqualificazione energetica degli edifici, il
recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
A definire i nuovi termini, il comma 139 dell’unico articolo della
legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014"), che prolunga gli effetti dei
bonus maggiorati per tutto il 2014 e ne prevede la permanenza anche
per il 2015, con percentuali di poco ridotte.
Ecobonus ancora in campo
La detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) per le spese
relative a interventi di riqualificazione energetica vengono
stabilite nella misura del:
- 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in
vigore del Dl 63/2013) fino al 31 dicembre 2014
- 50%, per quelle sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre
2015. Il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di
pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso a
seconda dell’intervento:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
(detrazione massima: 100mila euro)
- miglioramento termico dell’edificio, come finestre, infissi,
coibentazioni, pavimenti, eccetera (detrazione massima: 60mila
euro)
- installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda
(detrazione massima: 60mila euro)
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
(detrazione massima: 30mila euro).
Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le
parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le
unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65%
delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per
passare al 50% nella successiva annualità, dall’1 luglio 2015 al 30
giugno 2016.
Per quanto riguarda la disciplina generale dell’agevolazione, è
utile ricordare che:
- la detrazione non è cumulabile con altri benefici fiscali
previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la
detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri
incentivi riconosciuti dalla Comunità europea
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di
inizio lavori all’Agenzia delle Entrate
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono
effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale “parlante”, dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il
numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del
quale è effettuato il bonifico (sull’importo, le banche e Poste
Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di
acconto del 4%)
- per determinati interventi (sostituzione di finestre, impianti
di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari),
non è richiesta la presentazione della certificazione
energetica.
Più tempo per ristrutturare e arredare gli immobili
Prorogata anche la detrazione maggiorata per gli interventi di
ristrutturazione e quella per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di
lavori. In particolare, gli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio danno diritto a una detrazione dall’Irpef
lorda, fino a un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro
per unità immobiliare, nella misura del:
- 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2014
- 40%, per le spese sostenute dall’1 gennaio al 31
dicembre 2015.
Il “bonus” per le ristrutturazioni edilizie è quello più “datato”.
Istituito dalla Finanziaria del 1998, ha subito, nel corso del
tempo, diverse modifiche e proroghe fino a essere stabilizzata dal
Dl 201/2011 con l’introduzione nel Tuir del nuovo articolo 16-bis,
che prevede, a regime, la detrazione del 36% per le spese di
ristrutturazione sostenute, per un importo non superiore a 48mila
euro per ogni unità immobiliare.
Questi i lavori che danno accesso al “bonus ristrutturazioni”:
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli stabili
residenziali
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati in seguito
ad eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di
emergenza
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
- eliminazione delle barriere architettoniche
- adozione di misure destinate a prevenire il rischio di atti
illeciti da parte di terzi
- esecuzione di interventi di cablatura degli edifici e di
contenimento di inquinamento acustico
- conseguimento di risparmi energetici
- adozione di misure antisismiche
- bonifica dall’amianto o realizzazione
di opere destinate ad evitare incidenti domestici.
Tra le regole di ordine generale, è bene ricordare che:
- rientrano nelle spese agevolabili quelle di progettazione e per
prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere
edilizie e alla messa a norma degli edifici
- non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio
lavori al Centro operativo di Pescara
- le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o
postale “parlante”
- è stato abolito l’obbligo di distinta indicazione in fattura
del costo della manodopera impiegata
- se l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori è ceduto
prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della
detrazione, il diritto si trasferisce all’acquirente a meno che le
parti non si accordino per mantenere il beneficio in capo al
venditore
- l’importo detraibile deve obbligatoriamente essere ripartito in
dieci quote annuali.
Proroga della detrazione maggiorata anche per gli interventi
relativi all’adozione di
misure antisismiche riguardanti
stabili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità
individuate dall’Opcm n. 3274 del 2003, con procedure
autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013. Deve trattarsi di
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività
produttive. Tali spese sono detraibili, fino a un ammontare
complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare,
nella misura del:
- 65%, se sostenute fino al 31 dicembre 2014
- 50%, se sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre
2015.
Infine, coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione
con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi,
con diritto alla detrazione del 50%) possono usufruire di
un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto, effettuato tra il 6
giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili e grandi
elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+
(ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all’arredo
dell’immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di 10mila
euro per unità immobiliare ("
bonus arredi").
Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti,
armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di
illuminazione. Si considerano invece grandi elettrodomestici, tra
gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di
riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche
quelle di trasporto e montaggio.
Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale, può
avvenire anche con carta di credito o di debito.
Fonte:
Agenzia delle Entrate
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