Con la pubblicazione sul S.O. n. 87 alla Gazzetta ufficiale n. 302
del 27 dicembre 2013 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" è divenuta
ufficiale l'istituzione dell'
Imposta Unica Comunale (IUC)
che dall'1 gennaio 2014 applicherà nuovi balzelli alla proprietà
edilizia ed i suoi fruitori.
All'indomani della pubblicazione in Gazzetta, Confedilizia,
organizzazione storica della proprietà immobiliare, ha pubblicato
una scheda che fa il punto sulla situazione della nuova tassa che
sostituirà l'IMU (imposta municipale propria), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e incorporerà due nuove componenti riferite
ai servizi: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Di seguito la scheda messa a punto da Confedilizia sul come si
determina il nuovo tributo per ciascuna sua componente.
IMU
Quali soggetti interessa? Proprietari di immobili; titolari
dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli immobili.
Quali immobili riguarda?
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati,
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è
diretta l'attività dell'impresa.
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9.
Come si determina il tributo?
La base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile,
rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10)
e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
Aliquota di base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono
aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali.
Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l'abitazione principale e
relative pertinenze, che i Comuni possono aumentare o diminuire
sino a 0,2 punti percentuali.
I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% (4 per
mille) per gli immobili locati.
Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha
diritto ad una detrazione pari a 200 euro. I Comuni possono elevare
la detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
Quando e come si versa?
In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
giugno.
Il versamento dell'imposta va effettuato tramite modello F24 oppure
tramite apposito bollettino postale.
TASI
Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda?
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU,
aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti,
con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali
di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria.
Come si determina il tributo?
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione
dell'IMU.
L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento oppure può determinare l'aliquota
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31.12.'13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo
della TASI.
Quando e come si versa?
Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto
corrente postale "ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali".
TARI
Quali soggetti e quali immobili riguarda?
Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni
condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o
occupate in via esclusiva
Come si determina il tributo?
Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei
criteri determinati dal D.P.R. n. 158/'99 (copertura di tutti i
costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). In
alternativa, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio
sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa
e qualitativa di rifiuti.
Quando e come si versa?
Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto
corrente postale "ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali".
Altre disposizioni
E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/'92. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili ad imposizione, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.
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