Categorie specialistiche: Abbiamo scherzato, il Governo sospende il D.P.R. 30/10/2013

02/01/2014

Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali” contiene all’articolo 3 comma 9, la sospensione del Decreto del Presidente del Repubblica 30 ottobre 2013 che aveva, successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, annullato disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Ma andiamo con ordine.

Il Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3014/2013 si è espresso in merito al ricorso straordinario n. 3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri accogliendo, parzialmente, il ricorso con riferimento all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e ha disposto che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto annullato.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sull’argomento con l’atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 in cui fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n. 3014/2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 28 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 recante “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2” con cui, di fatto, il Presidente della Repubblica accoglie il ricorso dell’AGI e vengono, dunque, annullate le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile.
Viene annullato, anche, l’art. 85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria.
L’effetto abrogativo delle norme sarà operativo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta del D.P.R. e, quindi, a far data dal 14 dicembre.

Dal 31 dicembre 2013, con la pubblicazione del citato Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, viene sospeso il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e viene precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto- legge e, quindi, entro il 31 maggio 2014 devono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
Nel decreto-legge viene, anche, precisato che nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

A conclusione della esposta vicenda, c’è, però, da chiedersi come mai il Governo che era a conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato sin dal mese di giugno 2013 non ha mai fatto nulla visto, per altro, che nel corso del 2013 sono state effettuate numerose modifiche al Decreto Legislativo n. 163/2006 ed al Regolamento n. 207/2010?

A cura di Paolo Oreto


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