Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 recante “Disposizioni di
carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la
funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”
contiene all’
articolo 3 comma 9, la
sospensione del
Decreto del Presidente del Repubblica 30 ottobre 2013 che
aveva, successivamente alla sentenza del
Consiglio di Stato n.
3014 del 26 giugno 2013, annullato disposizioni di cui agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Ma andiamo con ordine.
Il
Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3014/2013 si
è espresso in merito al ricorso straordinario n. 3909 dell'8 aprile
2011 proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) ed altri nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri accogliendo,
parzialmente, il ricorso con riferimento all'impugnazione degli
articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in
particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma
2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e ha disposto che a cura
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data
pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto
annullato.
L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è intervenuta sull’argomento con
l’
atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 in cui
fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di
Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per
superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di
Stato nel Parere consultivo n. 3014/2013, sempre con riferimento al
sistema della qualificazione nel settore dei lavori.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 28 novembre 2013 è stato
pubblicato il
Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
2013 recante “Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri
contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per
l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni
in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2;
Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e
2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma
12; articolo 92, comma 2” con cui, di fatto, il Presidente della
Repubblica accoglie il ricorso dell’AGI e vengono, dunque,
annullate le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma
2, del Regolamento relative all’individuazione delle categorie
a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette
superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di
qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e,
per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine
di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile.
Viene
annullato, anche,
l’art. 85, comma 1, lett. b) nn.
2 e 3 del Regolamento, nella parte in cui prevede un limite
all’utilizzabilità, ai fini della qualificazione nella categoria
scorporabile, dei lavori affidati in subappalto, se questo ha
superato il 30% dell’importo della categoria scorporabile a
qualificazione non obbligatoria, ovvero il 40% nel caso di
categoria a qualificazione obbligatoria.
L’effetto abrogativo delle norme sarà operativo decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta del D.P.R. e, quindi, a
far data dal 14 dicembre.
Dal 31 dicembre 2013, con la pubblicazione del citato
Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151,
viene sospeso il Decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e viene
precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto- legge e, quindi,
entro il 31 maggio 2014 devono essere
adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di
cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del
predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010.
Nel decreto-legge viene, anche, precisato che
nelle more
dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive,
continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la
data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.
A conclusione della esposta vicenda, c’è, però, da chiedersi
come mai il Governo che era a conoscenza della sentenza del
Consiglio di Stato sin dal mese di giugno 2013 non ha mai fatto
nulla visto, per altro, che nel corso del 2013 sono state
effettuate numerose modifiche al Decreto Legislativo n. 163/2006 ed
al Regolamento n. 207/2010?
© Riproduzione riservata