Notariato: Guida operativa disciplina nazionale attività edilizia

13/01/2014

Il Consiglio nazionale del Notariato ha, recentemente, pubblicato una guida operativa relativa alla disciplina nazionale dell'attività edilizia.
La guida costituisce la versione aggiornata, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 e del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (art. 30) convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, del precedente studio 325-2011/C approvato dalla Commissione Studi Civilistici l'8 giugno 2011: "La disciplina dell'attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011".
Il sommario della guida è il seguente:
  • 1. Premessa;
  • 2. Lo sportello unico per l'edilizia (SUE);
  • 3. l'attività edilizia libera;
  • 4. L'attività edilizia soggetta a permesso di costruire;
  • 5. L'attività edilizia soggetta a S.C.I.A. o a super-D.I.A.;
  • 6. La demolizione e successiva ricostruzione;
  • 7. La sanatoria ex lege delle difformità marginali;
  • 8. L'agibilità;
  • 9. Il piano nazionale per le città;
  • 10. Il piano casa.

Nella Premessa viene precisato che "La vigente disciplina dell'attività edilizia trova la sua fonte nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (di seguito "T.U. D.P.R. 380/2001") entrato in vigore il 30 giugno 2003 (e più precisamente nella PARTE I del suddetto Testo Unico per l'appunto rubricata "ATTIVITA' EDILIZIA" comprendente gli articoli da 1 a 51)."
È anche precisato che il D.P.R. n. 380/2001 prevedeva due soli titoli edilizi abilitativi (per gli interventi diversi da quelli dell'attività edilizia libera) e precisamente:
  • il permesso di costruire, prescritto per gli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10
  • la denuncia di inizio attività (indicata con l'acronimo "D.I.A.").
Con le modifiche introdotte al D.P.R. da varie norme, tutte citate nella guida del Notariato, la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita:
  • attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione; la relativa disciplina è dettata dall'art. 6, c.1, T.U. D.P.R. 380/2001;
  • attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori; la relativa disciplina è dettata dall'art. 6, c. 2 e 4, T.U. D.P.R. 380/2001;
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10 T.U. D.P.R. 380/2001: i) interventi di nuova costruzione, ii) interventi di ristrutturazione urbanistica; iii) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs.22.1.2004 n. 42 e s.m.i.; la relativa disciplina è dettata dagli articoli da 10 a 21 del T.U. D.P.R. 380/2001;
  • attività edilizia soggetta a super-D.I.A.: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire (quali ad esempio gli interventi di cui all'art. 22, c.3, T.U. D.P.R. 380/2001); la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. c, D.L. 70/2011;
  • attività edilizia soggetta a S.C.I.A.: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super- D.I.A.; la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. D.P.R. 380/2001 nonché dall'art. 5, c.2, lett. b e lett. c, D.L. 70/2011.

A cura di Gabriele Bivona


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