La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità), con
l’articolo 1 commi 49 e 50 interviene sulla tracciabilità dei
pagamenti delle locazione e viene reso obbligatorio il pagamento
dei
canoni di locazione di unità abitative (sembra siano
escluse le unità diverse dalle unità abitative) con qualsiasi
metodo che assicuri la tracciabilità con l’esclusione, ovviamente,
del contante.
Nel caso di locazioni di unità commerciali si può continuare ad
utilizzare il contante sino, ovviamente, ad un importo massimo di
Euro 1.000,00 (art. 12, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214).
Per la tracciabilità occorra riferirsi a sistemi di pagamento quali
assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici,
carte di credito e carte di debito, ecc., cioè a tutti quei sistemi
che consentano, passando attraverso un istituto
bancario/finanziario, la rendicontazione e di conseguenza vengono
identificati alcuni dati, tra i quali il nome del beneficiario e
quello dell'ordinante.
In particolare, nel comma 50 del citato articolo 1 della legge di
stabilità integra l’articolo 12 (rubricato “Riduzione del limite
per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso
del contante”) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
con il comma 1.1 che così recita: “
1.1. In deroga a quanto
stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione
di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente,
quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del
contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della
asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del
conduttore.”.
Dobbiamo precisare che la norma che limita l’uso del contante è
contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e,
precisamente nell’articolo 49 rubricato “Limitazioni all'uso del
contante e dei titoli al portatore” più volte modificato ed
integrato e che ha portato l’importo massimo dell’uso del contante
dalle originarie 12.500 Euro alle attuali 1.000 euro.
Nello stesso d.lgs. n. 231/2007 sono, poi, contenute le sanzioni
amministrative relative alle violazioni ed, in particolare
all’articolo 58 sembrerebbe, da una prima lettura che non sia
prevista alcuna sanzione amministrativa per la nuova norma relativa
al comma 1.1 inserito all’articolo 12 del citato d.l. n.
201/2011.
A nostro parere il nuovo comma 1.1
non è inserito organicamente
nel D.Lgs. n. 231/2007 e non trova alcuno spazio in un
eventuale testo coordinato dello stesso D.Lgs. Il comma 1.1 si
limita ad affermare che per i pagamenti riguardanti canoni di
locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi
di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che
escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità.
Detta obbligatorietà non è legata ad un importo minimo ed a nostro
avviso rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 49 del
citato D.Lgs. n. 231/2007 ma non è inserito, come abbiamo già
detto, organicamente nello stesso D.Lgs. e, quindi,
non dovrebbe
sottostare alle sanzioni amministrative previste all’articolo
58 mentre ne potrebbe avere proprie che, però, non sono state
previste dal legislatore.
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