“La ritualità della proroga degli sfratti si è consumata una volta
ancora, in spregio ad ogni diritto della proprietà ed anche ad ogni
diritto quesito riguardante contratti in corso e legittimamente
stipulati, con una violenza che mai prima d’ora si era
manifestata.
Siamo in presenza del 21° provvedimento di blocco nel solo periodo
che ci separa dalla legge dell’equo canone, e del provvedimento
vincolistico più ampio – per durata ed estensione territoriale –
degli ultimi trent’anni. Che alla sua approvazione abbiano concorso
anche forze che pure dicono di ispirarsi a principii liberali e di
difesa della proprietà, è un segno dei tempi e – in particolare –
della confusione che regna sovrana in questo momento nel quale i
principii cedono regolarmente il passo ad esigenze, o ad
opportunità, contingenti”.
Ecco il commento del presidente di Confedilizia Corrado Sforza
Fogliani riguardo al disegno di legge sul blocco degli sfratti
approvato dal Senato nei giorni scorsi e definitivamente
trasformato in legge 8 febbraio 2007, n. 9 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 37 di oggi 14 febbraio 2007
Il Senato, infatti, ha approvato in via definitiva un nuovo blocco
degli "sfratti", il provvedimento più ampio degli ultimi 30
anni.
Il blocco sarà esecutivo il giorno successivo alla data di
pubblicazione della legge relativa sulla Gazzetta ufficiale (a meno
di termine differente) e riguarderà le esecuzioni di rilascio di
immobili abitativi per finita locazione nelle parti del territorio
nazionale indicate nel provvedimento. Il provvedimento dispone la
sospensione per 8 mesi dell’esecuzione degli sfratti per termine di
locazione (sono esclusi quelli per morosità) per conduttori con
reddito lordo annuo inferiore a 27.000 euro, con nucleo familiare
("rapporto dotato di un grado di stabilità e continuità tale da
consentire di definirlo, a prescindere da relazioni di coniugio,
parentela o affinità, come afferente ad un «nucleo familiare»")
comprendente over 65 anni, figli a carico (riferimento al D.P.R. n.
917/1986), malati terminali o portatori di handicap con invalidità
oltre il 66%, residenti nei Comuni capoluogo di provincia, o in
quelli con esso confinanti, nonchè nei Comuni classificati ad alta
tensione abitativa (vedi file allegato). I conduttori, inoltre, non
dovranno possedere altra abitazione adeguata al nucleo familiare
nella regione di residenza.
Per assicurazioni, banche ed istituti previdenziali, la sospensione
durerà 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.
Sono previsti benefici fiscali (esenzione o riduzione ICI) per i
proprietari degli immobili locati ai conduttori che versano in
situazione di disagio e interessati dalla proroga della
locazione.
La sospensione delle esecuzioni scatterà previa esibizione della
raccomandata A.R. con la quale i conduttori abbiano inviato
l'autocertificazione nella quale abbiano dichiarato la sussistenza
dei requisiti richiesti per la sospensione delle esecuzioni.
Resta fermo il fatto che i locatori potranno contestare la
sussistenza dei requisiti ai locatari attraverso ricorso al giudice
che deciderà in merito.
Durante il periodo di sospensione, i conduttori dovranno
corrispondere – oltre all’Istat e agli oneri accessori – un canone
maggiorato del 20 per cento; la sospensione decadrà immediatamente
nel caso di morosità nei pagamenti dovuti, salvo sanatoria avanti
il giudice.
Il decreto legge oltre alla sospensione degli sfratti prevede anche
l’immediata attivazione di un programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica, articolato in tre annualità, da presentare
ai ministeri delle Infrastrutture, della Solidarietà sociale e
delle Politiche per la famiglia.
Contemporaneamente, entro due mesi dall’entrata in vigore della
legge, il ministero delle Infrastrutture dovrà definire un
programma nazionale contenente le regole generali per la
programmazione regionale di realizzazione di alloggi “sociali”, le
proposte normative in materia fiscale per la normalizzazione del
mercato immobiliare e la stima delle risorse necessarie per
l’attuazione degli interventi.
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