L'
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha pubblicato ieri la
determinazione
n. 6 del 18 dicembre 2013 avente ad oggetto "Indicazioni
interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina
dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione".
L'Autorità, in riferimento alle disposizioni introdotte dalla
citata
legge n. 190/2012 in merito alle
modifiche dell
disciplina dell'arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella
determinazione in argomento precisa che
il divieto introdotto al
comma 18 dell'art. 1, della l. 190/2012, non comprende le categorie
degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo, ciò in
quanto la medesima deve correttamente essere riferita solo ai
magistrati (ordinari, amministrativi, militari e contabili), agli
avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle
commissioni tributarie in servizio.
L'Autorità rileva, anche, come il suddetto divieto non abbia
efficacia retroattiva con riguardo agli incarichi relativi a
procedimenti arbitrali in corso od a collegi arbitrali già
costituiti alla data del 28 novembre 2012 (data di entrata in
vigore della norma); a tale ipotesi deve assimilarsi anche il caso
dei provvedimenti di nomina, con conseguente accettazione,
intervenuti prima della data suddetta, anche ove il collegio non si
fosse ancora costituito e sia stata presentata l'istanza di nomina
del terzo arbitro alla camera arbitrale successivamente a tale
data.
Nella determinazione l'Autorità ha rilevato, poi, dubbi
interpretativi e problemi di coordinamento con la vigente normativa
con specifico riguardo ai seguenti profili:
- problematiche di diritto transitorio in relazione
all'applicazione dei divieti dettati dal comma 18 dell'art. 1 della
legge n. 190 del 2012 (entrata in vigore il 28/11/2012) che esclude
determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai
quali può essere affidato l'incarico di arbitro;
- problematiche di diritto transitorio in relazione alla
autorizzazione preventiva e motivata da parte dell'organo di
governo della PA prevista dal comma 19, che sostituisce il comma 1
dell'art. 241 del Codice, anche in relazione alla sanzione di
nullità della clausola ivi prevista;
- rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l'art.
810 c.p.c.;
- individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato
l'incarico di arbitro della p.a. alla luce del generico rinvio al
Codice, contenuto all'art. 1, comma 21 della legge n.
190/2012.
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