L'art. 52 della legge finanziaria regionale n. 28 del 20 dicembre
2013 ha modificato alcune norme della l.r. 15/2013 "Semplificazione
della disciplina edilizia" e precisamente gli artt. 7, 12, 23, 24,
26 e 55.
E' stata semplificata la fase di fine lavori, per ridurre gli oneri
amministrativi posti a carico dei cittadini e delle imprese e per
rispondere ad esigenze di uniformità rispetto ai principi contenuti
nell'ordinamento statale. In particolare è stato cancellato
l'obbligo di allegare alla istanza del certificato di conformità
edilizia e di agibilità la scheda tecnica descrittiva del manufatto
edilizio realizzato.(art. 24). La scheda tecnica è sostituita da
una sintetica asseverazione del tecnico abilitato in merito alla
conformità tra l'opera realizzata e il progetto originario e
all'osservanza dei requisiti tecnico-edilizi.
Con altra modifica legislativa è stato chiarito che la norma di
favore per il frazionamento dei fabbricati adibiti ad esercizio di
impresa, prevista dall'art. 55 della l.r. 15/2013, non si applica
alle strutture adibite ad uso ricettivo (alberghi e residenze
turistico alberghiere), le quali rimangono sottoposte alla apposita
normativa regionale che ne definisce le caratteristiche minime, i
vincoli di destinazione e il divieto di frazionamento.
Infine è stato precisato che l'entrata in vigore dal prossimo 28
gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi (contenute nella
DAL 279/2010), che hanno prevalenza sulle definizioni contenute
negli strumenti urbanistici, non penalizza i titoli edilizi già
presentati e quelli già richiesti prima di tale data, per i quali
continuano ad applicarsi i parametri e le modalità di calcolo in
base ai quali è stata elaborata la relativa progettazione edilizia
(art. 12).
Fonte: Regione Emilia Romagna
© Riproduzione riservata