Come previsto dall'art. 306, comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008
(come modificato dall'art. 9, comma 2 del D.L. n. 76/2013), le
ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative
pecuniarie sono rivalutate ogni 5 anni in misura pari all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al
decimale superiore.
In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere
dall'1 luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione delle suddette sanzioni sono
destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di
iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in
materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni
territoriali del lavoro.
In attuazione delle suddette disposizioni, il Ministero
dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha
istituito il "capitolo 2573 - capo 27 - articolo 12", nel quale
dovranno affluire le somme derivanti dalle predette
maggiorazioni.
Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle suddette
somme, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice
tributo:
- "GAET", denominato "Maggiorazioni delle ammende previste per
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76".
In sede di compilazione del modello di versamento F23:
- nel campo 6 "codice ufficio o ente", è indicato il codice
"VXX", dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della
provincia di appartenenza dell'ufficio competente territorialmente,
come indicato nella "Tabella dei codici degli enti diversi dagli
uffici finanziari", pubblicata sul sito dell'Agenzia delle
entrate;
- nel campo 10 "estremi dell'atto o del documento", sono indicati
gli estremi dell'atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 "codice tributo", è indicato il codice tributo "
GAET".
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