Novità per l'attestazione di prestazione energetica e per le lauree
che danno la possibilità di redazione dell'APE senza necessità di
frequenza di corsi. Le Commissioni Finanze e Attività produttive
della Camera hanno approvato, la settimana scorsa alcuni
emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto legge 23
dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto Destinazione Italia).
In riferimento all'
attestazione di prestazione energetica,
sanando l'impasse normativa che si era venuta a creare a seguito
della pubblicazione in Gazzetta della legge di Stabilità 2014
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147), viene introdotta una modifica al
comma 7 dell'articolo 1 che introduce modifiche all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; nel dettaglio i commi 3
e 3-bis del citato articolo 6 vengono sostituiti da un nuovo comma
3 con cui,
nei casi di omessa dichiarazione o allegazione
dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di
compravendita o di locazione immobiliare viene eliminata la
clausola di nullità degli atti sostituendola con l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro.
È stabilita, inoltre, la validità dei contratti anche se stipulati
senza l'A.P.E. con la precisazione che la sanzione amministrativa
scatta se l'Attestato di prestazione energetica non viene
presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto. Il
pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'A.P.E.
entro 45 giorni.
In verità la modifica introdotta consiste nell'introduzione dopo il
secondo periodo del comma seguente
"Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica
entro 45 giorni" ma non viene definito a chi deve essere
presentata la dichiarazione o la copia dell'APE.
I tecnici abilitati alla redazione dell'APE
Per quanto concerne le lauree che danno la possibilità di redazione
dell'APE, sempre all'articolo 1, dopo il comma 8, viene introdotto
il comma 8-bis il cui testo è il seguente "Al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75,
apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da "LM-4" a
"LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73", e le parole: da "4/S" a "77/S"
sono sostituite dalle parole: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S,
74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola:
"termotecnica" sono aggiunte le parole: "aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da "LM-17" a
"LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM17, LM-40, LM-44, LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79", e le parole: da "0/S" a "86/S" sono
sostituite dalle seguenti: "0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S,
85/S, 86/S";
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "2.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di
enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel
settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza
di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità
istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico
proprie di tali enti ed organismi";
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la
seguente: "aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i
soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di
formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto
del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti
minimi definiti nell'Allegato 1";
f) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di
cui alla direttiva 2010/31/UE";
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle
parole: "80 ore"".
In pratica l'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati
in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica,
dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica
e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
scienze e tecnologie della chimica industriale.
Tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni
energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in
aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e
metalmeccanica.
© Riproduzione riservata