Rilascio DURC in presenza di crediti certificati: chiarimenti dall'Inps

05/02/2014

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere rilasciato anche in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti".

Lo ha chiarito l'INPS a distanza di pochi giorni dalla definizione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della piattaforma informatica per la certificazione e consultazione dei crediti delle imprese nei confronti della P.A. (leggi news). Ricordiamo, infatti, che l'art. 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012 (convertito dalla legge n. 94/2012) ha previsto la possibilità, per l'impresa, in difetto nei versamenti relativi ai contributi tributari e di lavoro, di ottenere un DURC utilizzando i propri crediti certi vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Successivamente, il MEF ha emanato il decreto 13 marzo 2013 recante "Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto".

Modalità di rilascio del DURC
Per il rilascio del DURC, l'operatore dovrà consultare la sezione "Verifica la capienza per l'emissione del DURC" nella Piattaforma per la Certificazione dei crediti predisposta dal MEF, verificando la sussistenza e l'importo dei crediti riportati nella "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012".

In caso di esito positivo della verifica, il sistema fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, comprovante l'esito della medesima. Il DURC emesso presuppone che l'importo dei crediti certificati sia almeno pari all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica riguardi un'impresa edile, nei confronti del soggetto creditore.

Modalità di utilizzo della Certificazione
Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, nell'ambito degli interventi diretti a favorire la ripresa dell'attività economica, all'art. 4, ha disciplinato ulteriori modalità di utilizzo della certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52.

Compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La certificazione può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato i decreti di attuazione, rispettivamente del 25 giugno e del 19 ottobre 2012, per consentire la piena operatività delle previsioni normative.

Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.
La certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. Il decreto ministeriale 13 marzo 2013 in trattazione, al comma 2, dell'art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l'interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione. L'avvenuta regolarizzazione dovrà essere comprovata dall'esibizione alla banca o all'intermediario finanziario, da parte del titolare del credito, di un DURC aggiornato che attesti la situazione contributiva alla stessa data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del medesimo DURC.



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