Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere
rilasciato anche in presenza di certificazione di crediti certi,
liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, emessa tramite la "Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti".
Lo ha chiarito l'INPS a distanza di pochi giorni dalla definizione,
da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della
piattaforma informatica per la certificazione e consultazione dei
crediti delle imprese nei confronti della P.A. (
leggi news). Ricordiamo, infatti, che l'art.
13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012 (convertito dalla legge n.
94/2012) ha previsto la possibilità, per l'impresa, in difetto nei
versamenti relativi ai contributi tributari e di lavoro, di
ottenere un DURC utilizzando i propri crediti certi vantati nei
confronti della Pubblica amministrazione. Successivamente, il MEF
ha emanato il
decreto 13 marzo 2013 recante
"Rilascio
del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di
una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo
soggetto".
Modalità di rilascio del DURC
Per il rilascio del DURC, l'operatore dovrà consultare la sezione
"Verifica la capienza per l'emissione del DURC" nella Piattaforma
per la Certificazione dei crediti predisposta dal MEF, verificando
la sussistenza e l'importo dei crediti riportati nella "Richiesta
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13
bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012".
In caso di esito positivo della verifica, il sistema fornisce un
apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in
formato pdf, comprovante l'esito della medesima. Il DURC emesso
presuppone che l'importo dei crediti certificati sia almeno pari
all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli
Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica
riguardi un'impresa edile, nei confronti del soggetto
creditore.
Modalità di utilizzo della Certificazione
Il decreto ministeriale 13 marzo 2013, nell'ambito degli interventi
diretti a favorire la ripresa dell'attività economica, all'art. 4,
ha disciplinato ulteriori modalità di utilizzo della certificazione
esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13
bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52.
Compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art.
28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
La certificazione può essere utilizzata per la compensazione di
somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al
riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato i
decreti di attuazione, rispettivamente del 25 giugno e del 19
ottobre 2012, per consentire la piena operatività delle previsioni
normative.
Cessione o anticipazione del credito presso banche o
intermediari finanziari.
La certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o
anticipazione del credito alle banche o agli intermediari
finanziari. Il decreto ministeriale 13 marzo 2013 in trattazione,
al comma 2, dell'art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo
della medesima certificazione, ha previsto che l'interessato
provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo
indicato sul DURC affinché il credito certificato possa essere
oggetto di cessione o anticipazione. L'avvenuta regolarizzazione
dovrà essere comprovata dall'esibizione alla banca o
all'intermediario finanziario, da parte del titolare del credito,
di un DURC aggiornato che attesti la situazione contributiva alla
stessa data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del
medesimo DURC.
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