Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio 2013,
ha definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e
degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
In particolare, l'art. 2 del DPR n. 75/2013 (Riconoscimento e
disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici) definisce quali sono i soggetti abilitati
ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi
riconosciuti come soggetti certificatori, ovvero:
- i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività
con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e
la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b)
del DPR;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare
attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di
ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati
presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro
soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei
vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre
che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
- le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2,
lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di
recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di
tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è
riportata al comma 2, lettera b) del DPR.
Quali sono, dunque, i tecnici abilitati che possono redigere
l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza dover frequentare
il corso di 64 ore?
Entrando nel dettaglio, può svolgere la professione di
certificatore energetico senza svolgere il corso, il tecnico
iscritto al relativi ordini e collegi professionali, abilitato
all'esercizio della professione relativa alla progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle
specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente,
in possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (DM
16/03/2007):
- LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
- LM-22 ingegneria chimica
- LM-23 ingegneria civile
- LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-26 ingegneria della sicurezza
- LM-28 ingegneria elettrica
- LM-30 ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 ingegneria gestionale
- LM-33 ingegneria meccanica
- LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
- LM-69 scienze e tecnologie agrarie
- LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi (DM
28/11/2000):
- 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e
ingegneria edile
- 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
chimica
- 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
civile
- 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
elettrica
- 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
energetica e nucleare
- 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
gestionale
- 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria
meccanica
- 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per
l'ambiente e il territorio
- 61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria
dei materiali
- 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione
delle risorse rurali e forestali
- 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
agrarie
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM
16/03/2007):
- L-7 ingegneria civile e ambientale
- L-9 ingegneria industriale
- L-17 scienze dell'architettura
- L-23 scienze e tecniche dell'edilizia
- L-25 scienze e tecnologie agrarie e forestali
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM
04/08/2000):
- 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e
dell'ingegneria edile
- 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
- 20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei
seguenti indirizzi e articolazioni:
- C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione
"energia";
- C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione
"elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 88;
- diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi
specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, e successive modificazioni.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo
C9
"costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero
diploma
di geometra.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo
C8
"agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione
"gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero
diploma
di perito agrario o agrotecnico.
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