L’
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e fornitire, ha emanato la
determinazione n. 1
del 15 gennaio 2014 recante “Linee guida per l'applicazione
dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”,
Si tratta, in pratica, delle
nuove indicazioni operative
predisposte per le stazioni appaltanti e per agli operatori
economici in riferimento ai
controlli sul possesso dei
requisiti che le stazioni appaltanti devono effettuare prima
dell’apertura delle biste.
L’Autorità aveva già affrontato la materia con la
determinazione n. 5 del 2009
ma a seguito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale,
relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture ha ritenuto necessario predisporre
una
nuova determinazione al fine di fornire nuove indicazioni
operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori
economici.
Nella determinazione vengono trattati i seguenti argomenti:
- Ambito di applicazione della procedura
- Requisiti oggetto a verifica
- Applicazione dell'articolo 48 agli appalti di progettazione ed
esecuzione
- Applicazione dell'articolo 48 in caso di avvalimento
- Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla
norma
- Momento della verifica
- Verifica ex art. 48 e d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste
misure sanzionatorie
Nella determinazione l’Autorità ricorda che il procedimento di
verifica di cui all'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 è
obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza
alcun margine di discrezionalità da parte della stazione
appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia
comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta,
negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con
dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito
riportate.
Ne consegue che
non occorre preventivamente indicare negli atti
di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero
di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni
destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito
riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti
a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché
i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed
i criteri per la valutazione degli stessi.
Il citato art. 48 riguarda, esclusivamente, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso
menzionati e la relativa disciplina, dunque, non si estende alle
ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale.
L’Autorità precisa, anche, che la verifica non concerne gli
elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice. Occorre puntualizzare,
con riferimento alla carenza dei requisiti generali, in capo all'
aggiudicatario, che la stazione appaltante oltre alla revoca
dell'aggiudicazione, procede all'incameramento della cauzione, ma
ciò non in applicazione dell’art. 48 bensì dell'art. 75, comma 6,
del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per
fatto dell'affidatario.
Di notevole importanza per i professionisti quanto affermato
dall’Autorità in merito all’articolo 48 negli appalti di
progettazione ed esecuzione. L’Autorità, in questo caso,
precisa che “in relazione alla procedura di verifica prevista
dall'art. 48 del Codice sono emerse alcune questioni interpretative
riguardanti la possibilità, nell'ambito di un appalto avente ad
oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di
sottoporre alle sanzioni previste dall'art. 48 del Codice il
progettista indicato da un'impresa concorrente o partecipante come
mandante all'interno di un raggruppamento, nel caso in cui non
riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti
prescritti dal bando. Al riguardo, si sottolinea in via preliminare
che nell'appalto di progettazione ed esecuzione assume la qualità
di concorrente l'appaltatore che individualmente o in forma
associata partecipa alla gara; egli deve dimostrare nell'offerta il
possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la
redazione del progetto esecutivo e ciò anche mediante l'eventuale
indicazione di professionisti esterni; con la conseguenza che a
differenza delle gare per incarichi di progettazione, i
progettisti, fatta salva l'ipotesi di partecipazione al
raggruppamento concorrente, non assumono la qualità di concorrenti
né quella di titolari del rapporto contrattuale con
l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi
di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla
gara. Così, mentre nel caso di raggruppamento costituendo l'offerta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese dell'associazione,
nell'appalto di progettazione ed esecuzione il progettista, qualora
sia soltanto indicato, non sottoscrive l'offerta e non assume
quindi nessuna responsabilità rispetto ad essa, ma il relativo
ambito funzionale e di responsabilità è circoscritto nei limiti
dell'incarico di progettazione conferito al medesimo
dall'appaltatore. Ciò è comprovato dall'art. 169 del Regolamento
che al comma 6 dispone che il contratto sia risolto per
inadempimento dell'appaltatore, e quindi anche del progettista nel
caso sia uno dei mandanti del raggruppamento, qualora il progetto
esecutivo redatto dall'impresa non sia meritevole di approvazione.
Pertanto,
le sanzioni previste dall'art. 48 (esclusione del
concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria)
in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in
esito alla procedura ivi prevista agiranno, nel caso di appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione, nei confronti
dell'appaltatore a prescindere dalla forma di partecipazione del
progettista”.
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