IRAP non dovuta per Studi professionali che occupano esclusivamente
praticanti. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza
n. 2520 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il 5
febbraio 2014 il ricorso presentato avverso una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva rigettato
l'appello del contribuente, confermando l'assoggettamento ad IRAP
della sua attività professionale.
La sentenza si aggiunge alla pletora di decisioni di vario grado
che negli ultimi anni sono intervenuti in materia di imposta
regionale delle attività produttive, senza però dare una chiave di
lettura unica che potesse evitare i contenziosi. E', infatti, il
concetto di "autonoma organizzazione" che negli anni ha generato la
maggior parte dei ricorsi. Ricordiamo, ad esempio, la sentenza n.
22941 del 9 ottobre 2013 (
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hanno ricordato che
"l'esercizio delle attività di lavoro
autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si
tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo
l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in
sede di legittimità, se congruamente motivato in ordine all'impiego
di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit,
il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza
di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui, costituendo onere del contribuente che richieda in
rimborso di fornire la prova dell'assenza delle condizioni
anzidette".
Per quanto riguarda i praticanti, la Suprema Corte ha accolto il
ricorso, rilevando che la sentenza impugnata si limitava ad
affermare "la presenza di una forte componente organizzativa",
senza tener conto delle specifiche deduzioni di parte contribuente,
che aveva posto in luce come non si avvalesse di personale
dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti.
Condividendo la tesi del relatore, la Cassazione ha, dunque,
decretato che i praticanti, anche in numero elevato, non
contribuiscono ad inficiare il concetto di attività non
autonomamente organizzata che è, invece, fondamentale per
l'applicazione dell'imposta.
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