Sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio scorso è stata
pubblicata la legge 21 febbraio 2014, n, 9 recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione
Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,
per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per
la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
Il testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale contiene
una serie di modifiche al testo originario del decreto-legge e tra
le norme confermate e quelle introdotte nella conversione in legge
segnaliamo quelle di seguito indicate.
Attestato di prestazione energetica (art. 1, commi 7, 7-bis,
7-ter, 8, 8-bis, 8-ter)
Con il comma 7 dell’articolo 1, vengono modificati ed unificati in
un unico comma 3, i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 del Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (rendimento energetico in
edilizia); di fatto non è più prevista la nullità del contratto
in caso mancata allegazione dell’attestato di prestazione
energetica (APE) ai
contratti di compravendita, agli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai
nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
In particolare, viene confermato l’obbligo di inserire
apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione
energetica degli edifici con l’obbligo di allegare copia
dell'attestato di prestazione energetica al contratto
tranne nei
casi di locazione di singole unità immobiliari per i quali è
necessaria soltanto la dichiarazione.
Sempre nel nuovo comma 3 viene precisato che, in caso di mancata
dichiarazione o allegazione le parti saranno soggette al pagamento,
in solido e in parti uguali, di una
sanzione amministrativa
di importo da euro 3.000 a euro 18.000 che è ridotta da euro 1.000
a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità
immobiliari con ulteriore rdiduzione alla metà se la durata della
locazione non eccede i tre anni.
Il pagamento della sanzione amministrativa per l’omessa
dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione
energetica (APE)
non esenta dall’obbligo di presentare la
dichiarazione o la copia dell’APE nel termine di 45 giorni.
La sanzione amministrativa si applica, altresì,
su richiesta di
almeno una delle parti alle violazioni commesse anteriormente
all’entrata in vigore del provvedimento e sanzionate con la nullità
del contratto, purché la stessa non sia stata ancora
definitivamente dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Con il
comma 8-bis viene precisato che, ai fini del rilascio
dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene
conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili,
a condizione che la prestazione energetica delle predette
schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN
14501:2006, o superiore.
Con il
comma 8-ter vengono aumentate le categorie di tecnici
che possono rilasciare l’attestato di prestazione energetica senza
dover dimostrare di essere in possesso di un attestato di
frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di
formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Con il comma 7-ter, viene
abrogata la lettera a) dell’art. 1,
comma 139, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il
2014) che
rinviava l’obbligo di allegare l'attestato di
prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari al momento di
entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione
energetica degli edifici.
Con il comma 8-ter, vengono
apportate modifiche e integrazioni
al Regolamento recante la disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013),
Fondo lavori in Condominio (art. 1, comma 9, lettera d)
Con il comma 9, lettera d) dell’articolo 1, viene confermata, in
materia di condominio, la possibilità che il cosiddetto “fondo
lavori“ - la cui costituzione è obbligatoria e anticipata rispetto
agli interventi di manutenzione da eseguire - nel caso in cui i
lavori debbano essere eseguiti in base a un contratto che ne
prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo
stato di avanzamento, venga costituito in relazione ai singoli
pagamenti dovuti (art.1135, comma 1, n,4, Cc).
Modifiche al Codice dei contratti (art. 13, comma 10)
Con il comma 10 dell’articolo 13 viene modificato il comma 3
dell’articolo 118 del Codice dei contratti e vengono introdotti i
due nuovo commi 3-bis e 3-ter.
Con la modifica al comma 3 dell'articolo 118 del Codice viene
introdotto
un meccanismo che induce l'appaltatore a pagare
spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori,
considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe
sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con
inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto
dell'appalto.
Le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte, quindi, a
consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante
l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà
della stazione appaltante di provvedere direttamente al pagamento
dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto
dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora
il bando non contempli tale facoltà (ipotesi frequente, soprattutto
nelle gare meno recenti).
Con l'introduzione dei
nuovi commi 3-bis e 3-ter, viene
raccordato l'art. 118 in argomento con la normativa fallimentare
che consente la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne
l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione
dei contratti pubblici.
Nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di
concordato preventivo, lo stesso si troverebbe in una situazione di
oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei
confronti dei subappaltatori.
Il nuovo comma 3-bis prevede il versamento dei corrispettivi dovuti
per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai
subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale
competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par
condicio tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia
la continuità del contratto di appalto.
Svincolo garanzie buona esecuzione (art. 13, comma 11)
Con il comma 11 dell’articolo 13 non viene apportata alcuna
modifica al Codice dei contratti ma viene assicurata omogeneità di
disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la
realizzazione di opere pubbliche in relazione al fondamentale
aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al
contratto di appalto.
Viene
estesa l’applicazione delle norme sullo svincolo delle
garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio
(previste dall’art. 237-bis del D.Lgs. 163/2006), a tutti i
contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006.
Concordato con continuità aziendale (art. 13, comma
11-bis)
Con il comma 11-bis dell’articolo 13, viene integrata la disciplina
del concordato con continuità aziendale di cui all’art.186-bis del
R.D. 267/1942. In particolare, si prevede che successivamente al
deposito del ricorso la partecipazione a procedure di affidamento
di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale,
acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In
mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.
Danni infrastrutture strategiche (art. 13, comma 7-bis)
Con il comma 7-bis dell’articolo 13 viene autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per il 2015 per
l’indennizzo parziale, con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, dei danni subiti da imprese nella
realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture
strategiche, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di
ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di
cantiere.
Compensazione cartelle esattoriali (art. 12, comma
7-bis)
Con il comma 7-bis dell’articolo 12 viene disposto che con decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
modalità
per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali a
favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità di cui
al DM dell’Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la
somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con
il medesimo decreto sono individuati gli aventi diritto, nonché le
modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della
riscossione.
Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare
(art. 14. comma 1, lettere b) e c))
Con il comma 1, lettera b) dell’articolo 14, viene previsto
l’incremento del 30% delle sanzioni di cui all'art. 3 del DL
12/2002, convertito dalla L. 73/2012, previste per l’impiego di
lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro e la duplicazione delle
sanzioni amministrative prescritte per la violazione delle norme
sulla durata massima dell’orario settimanale di lavoro di cui
all’art. 18 bis del Dlgs 66/2003.
In allegato il testo della legge di conversione e del decreto
lelle coordinato.
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