Destinazione Italia: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9

24/02/2014

Sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio scorso è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2014, n, 9 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
Il testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale contiene una serie di modifiche al testo originario del decreto-legge e tra le norme confermate e quelle introdotte nella conversione in legge segnaliamo quelle di seguito indicate.

Attestato di prestazione energetica (art. 1, commi 7, 7-bis, 7-ter, 8, 8-bis, 8-ter)
Con il comma 7 dell’articolo 1, vengono modificati ed unificati in un unico comma 3, i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (rendimento energetico in edilizia); di fatto non è più prevista la nullità del contratto in caso mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione.
In particolare, viene confermato l’obbligo di inserire apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici con l’obbligo di allegare copia dell'attestato di prestazione energetica al contratto tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari per i quali è necessaria soltanto la dichiarazione.
Sempre nel nuovo comma 3 viene precisato che, in caso di mancata dichiarazione o allegazione le parti saranno soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa di importo da euro 3.000 a euro 18.000 che è ridotta da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari con ulteriore rdiduzione alla metà se la durata della locazione non eccede i tre anni.
Il pagamento della sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE nel termine di 45 giorni.
La sanzione amministrativa si applica, altresì, su richiesta di almeno una delle parti alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento e sanzionate con la nullità del contratto, purché la stessa non sia stata ancora definitivamente dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Con il comma 8-bis viene precisato che, ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
Con il comma 8-ter vengono aumentate le categorie di tecnici che possono rilasciare l’attestato di prestazione energetica senza dover dimostrare di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Con il comma 7-ter, viene abrogata la lettera a) dell’art. 1, comma 139, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che rinviava l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
Con il comma 8-ter, vengono apportate modifiche e integrazioni al Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013),

Fondo lavori in Condominio (art. 1, comma 9, lettera d)
Con il comma 9, lettera d) dell’articolo 1, viene confermata, in materia di condominio, la possibilità che il cosiddetto “fondo lavori“ - la cui costituzione è obbligatoria e anticipata rispetto agli interventi di manutenzione da eseguire - nel caso in cui i lavori debbano essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, venga costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti (art.1135, comma 1, n,4, Cc).

Modifiche al Codice dei contratti (art. 13, comma 10)
Con il comma 10 dell’articolo 13 viene modificato il comma 3 dell’articolo 118 del Codice dei contratti e vengono introdotti i due nuovo commi 3-bis e 3-ter.
Con la modifica al comma 3 dell'articolo 118 del Codice viene introdotto un meccanismo che induce l'appaltatore a pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
Le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte, quindi, a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della stazione appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà (ipotesi frequente, soprattutto nelle gare meno recenti).
Con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter, viene raccordato l'art. 118 in argomento con la normativa fallimentare che consente la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.
Nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, lo stesso si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori.
Il nuovo comma 3-bis prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

Svincolo garanzie buona esecuzione (art. 13, comma 11)
Con il comma 11 dell’articolo 13 non viene apportata alcuna modifica al Codice dei contratti ma viene assicurata omogeneità di disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche in relazione al fondamentale aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto.
Viene estesa l’applicazione delle norme sullo svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (previste dall’art. 237-bis del D.Lgs. 163/2006), a tutti i contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006.

Concordato con continuità aziendale (art. 13, comma 11-bis)
Con il comma 11-bis dell’articolo 13, viene integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale di cui all’art.186-bis del R.D. 267/1942. In particolare, si prevede che successivamente al deposito del ricorso la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

Danni infrastrutture strategiche (art. 13, comma 7-bis)
Con il comma 7-bis dell’articolo 13 viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per il 2015 per l’indennizzo parziale, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere.

Compensazione cartelle esattoriali (art. 12, comma 7-bis)
Con il comma 7-bis dell’articolo 12 viene disposto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità di cui al DM dell’Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il medesimo decreto sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.

Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare (art. 14. comma 1, lettere b) e c))
Con il comma 1, lettera b) dell’articolo 14, viene previsto l’incremento del 30% delle sanzioni di cui all'art. 3 del DL 12/2002, convertito dalla L. 73/2012, previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro e la duplicazione delle sanzioni amministrative prescritte per la violazione delle norme sulla durata massima dell’orario settimanale di lavoro di cui all’art. 18 bis del Dlgs 66/2003.

In allegato il testo della legge di conversione e del decreto lelle coordinato.

A cura di Gabriele Bivona


© Riproduzione riservata