Con
sentenza n. 3 dello scorso 3 gennaio 2014, la
Corte
dei Conti (terza sezione centrale di appello), ha stabilito un
punto fermo circa la
responsabilità del direttore dei lavori per
l’impossibilità di fruizione di un’opera nella quale sono stati
riscontrati dei vizi.
Il caso in esame riguarda la mancata fruizione di un campo sportivo
per la quale il direttore dei lavori ne additava la responsabilità
all’impresa appaltatrice ed al Responsabile del Procedimento.
Contraddicendone la tesi, invece, la Corte dei Conti ha ritenuto
responsabile il direttore dei lavori in quanto direttamente
designato per la vigilanza nella corretta esecuzione dei lavori: se
così non fosse, infatti, quale sarebbe il suo ruolo specifico in
ordine a responsabilità?
A carico del direttore dei lavori pesa la responsabilità connessa
al controllo nell’esecuzione dei lavori. I giudici asseriscono che
“rientrava pienamente nei compiti in capo alla direzione lavori la
vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità
qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti
dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di
conseguenza, si è verificato l'evento lesivo. Competeva al
direttore dei lavori verificare l'idoneità dei materiali, la
rispondenza alle regole dell'arte delle modalità esecutive degli
interventi e la verifica dell'adeguatezza del piano di posa”.
In allegato il testo integrale della sentenza.
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