La
Corte di Cassazione con
ordinanza n. 4663 del 27
febbraio 2014 si è espressa su tematiche legate all’
imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) per studi
associati.
Il caso in esame si riferiva alla richiesta di una somma dovuta per
IRAP gravante su uno studio professionale costituito esclusivamente
da due soggetti che nella fattispecie erano padre e figlia. La tesi
dell’Agenzia delle Entrate era legata al fatto che la sussistenza
di uno studio associato costituisse indizio dell’esistenza di
stabile organizzazione ai fini dell’imposizione proprio sulle
attività produttive.
I professionisti, invece, rigettandone la tesi, sostenevano come
l’assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza
di una autonoma organizzazione costituissero elemento valido ai
fini della non applicabilità della tassa richiesta.
Facendo seguito anche alle sentenze n. 22506 del 2012 e n. 14060
del 2012, la Corte di Cassazione si è pronunciata precisando
ulteriormente che “
ove l’attività di un professionista si volga
nella forma dello studio associato il giudice di merito deve, ai
fini della applicazione dell’IRAP, accertare specificamente
l’entità e l’incidenza a fini reddituali, della condivisione con
altri professionisti dello svolgimento di parte della attività
professionale dello studio”.
In appello, infine, il giudice ha giudicato in maniera conforme
l’orientamento della giurisprudenza, conseguendone il rigetto del
ricorso, destinando alla compensazione tra le parti le spese per il
relativo giudizio.
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