Salva Roma ter: Importo del “bonus mobili” limitato al costo di ristrutturazione

11/03/2014

Sulla Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso è stato pubblicato il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.
Il decreto-legge (cosiddetto “salva Roma ter”) costituito da 21 articoli contiene, tra l’altro:
  • disposizioni in materia di TARI e TASI;
  • disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie;
  • mutui Enti locali;
  • contabilizzazione IMU e verifica del gettito IMU per il 2013;
  • disposizioni concernenti Roma Capitale;
  • disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica;

Il nuovo decreto-legge che, di fatto, sostituisce il precedente decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 non convertito in legge non contiene alcuna norma in merito al cosiddetto “bonus mobili” e, quindi, torna in vigore la norma (contenuta nella legge di stabilità per il 2014) in base alla quale le spese per l'acquisto di arredi sono agevolabili nell'ulteriore limite di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Il “bonus mobili” potrà essere concesso, adesso, soltanto nel caso di costo dell’intervento di ristrutturazione pari o maggiore a quello del “bonus mobili” richiesto che deve essere, comunque inferiore a 10.000 euro.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) aveva prorogato al 31 dicembre 2014 la scadenza del bonus stabilendo, anche, che le agevolazioni non avrebbero potuto essere concesse se il prezzo degli arredi fosse stato superiore a quello della ristrutturazione.
Successivamente, il decreto-legge n. 151/2013 aveva eliminato tale limite che è, però, ritornato in vigore per la mancata conversione in legge del citato decreto-legge. L’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge, infatti, prevedeva la soppressione dell’ultimo periodo del comma 139, lett. d), n. 3), capoverso 2 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013): si tratta delle disposizione che prevede che le spese per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici” destinati agli immobili ristrutturati - spese per le quali è riconosciuta una detrazione del 50%, se sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 - non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile.
In un primo tempo sembrava che la norma fosse stata riportata nel nuovo decreto-legge n. 16/2014 ma così non è stato e, di fatto, ritorna il vincolo dell’importo delle spese di ristrutturazione che deve essere uguale o maggiore a quelle del “bonus mobili”.

Ricordiamo che i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro con l’ulteriore vincolo relativo ad un importo di lavori di ristrutturazione che deve essere uguale o maggiore a quelle del “bonus mobili”.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

A questo punto è lecito chiedersi cosa accadrà ai “bonus mobili” richiesti in vigenza del decreto-legge n. 151/2013 nel caso in cui nel periodo di vigenza (gennaio - febbraio 2014) l’importo richiesto abbia superato i costi di ristrutturazione.

A cura di Gabriele Bivona


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