Sulla Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso è stato
pubblicato il
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche”.
Il decreto-legge (cosiddetto “salva Roma ter”) costituito da 21
articoli contiene, tra l’altro:
- disposizioni in materia di TARI e TASI;
- disposizioni per gli enti locali in difficoltà
finanziarie;
- mutui Enti locali;
- contabilizzazione IMU e verifica del gettito IMU per il
2013;
- disposizioni concernenti Roma Capitale;
- disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle
scuole e di edilizia scolastica;
Il nuovo decreto-legge che, di fatto, sostituisce il precedente
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 non convertito in
legge non contiene alcuna norma in merito al cosiddetto “bonus
mobili” e, quindi, torna in vigore la norma (contenuta nella legge
di stabilità per il 2014) in base alla quale
le spese per
l'acquisto di arredi sono agevolabili nell'ulteriore limite di
quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Il “bonus mobili” potrà essere concesso, adesso, soltanto nel caso
di costo dell’intervento di ristrutturazione pari o maggiore a
quello del “bonus mobili” richiesto che deve essere, comunque
inferiore a 10.000 euro.
La
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) aveva
prorogato al
31 dicembre 2014 la scadenza del bonus
stabilendo, anche, che le agevolazioni non avrebbero potuto essere
concesse se il prezzo degli arredi fosse stato superiore a quello
della ristrutturazione.
Successivamente, il decreto-legge n. 151/2013 aveva eliminato tale
limite che è, però, ritornato in vigore per la mancata conversione
in legge del citato decreto-legge. L’art. 1, comma 2, lett. a) del
decreto-legge, infatti, prevedeva la soppressione dell’ultimo
periodo del comma 139, lett. d), n. 3), capoverso 2 dell’art. 1
della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013): si tratta
delle disposizione che prevede che le spese per “l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici” destinati agli immobili
ristrutturati - spese per le quali è riconosciuta una detrazione
del 50%, se sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 -
non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di
ristrutturazione dell’immobile.
In un primo tempo sembrava che la norma fosse stata riportata nel
nuovo decreto-legge n. 16/2014 ma così non è stato e, di fatto,
ritorna il vincolo dell’importo delle spese di ristrutturazione che
deve essere uguale o maggiore a quelle del “bonus mobili”.
Ricordiamo che i contribuenti che fruiscono della detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di
un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché
per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per
le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione,
che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 10.000 euro con l’ulteriore vincolo relativo ad un
importo di lavori di ristrutturazione che deve essere uguale o
maggiore a quelle del “bonus mobili”.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la
ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già
avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono
destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia
anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese
di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo
dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle
eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste
dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl
(indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure,
per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli
abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
A questo punto è lecito chiedersi cosa accadrà ai “bonus mobili”
richiesti in vigenza del decreto-legge n. 151/2013 nel caso in cui
nel periodo di vigenza (gennaio - febbraio 2014) l’importo
richiesto abbia superato i costi di ristrutturazione.
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