Sulla Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo scorso è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio
2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici,
ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.
All’articolo 2 del decreto viene precisato che le strutture
turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del decreto
stesso, devo essere realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno della struttura ricettiva;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree
limitrofe;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e
le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.
Al decreto è
allegata la relativa regola tecnica in cui il
Titolo I in cui in due separati capitoli vengono trattate le nuove
costruzioni e le attività esistenti; il Titolo II ha, invece lo
scopo di definire le misure di sicurezza antincendio proporzionate
ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche
caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di controno
dell’insediamento.
Con l’occazione segnaliamo che sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del
15 marzo 2014 sono stati pubblicati, sempre relativamente alla
prevenzione incendi, i due segyenti decreti:
- decreto del Ministero dell’Interno 3 marzo 2014 recante
“Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di
regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini”;
- decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 2014 recante
“Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004,
recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio
liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³.”;
In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno e la Regola
tecnica ma, anche, i due decreti 3/3/2014 e 4/3/2014.
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