Ennesima novità per le categorie specialistiche. Non è stato
ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge sul
“Piano Casa” approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei Ministri
e sembra che nello stesso sia stato inserito un articolo rubricato
come “
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli
esecutori dei lavori pubblici” in cui con l’ennesima
norma-tampone concede il Governo avrà dodici mesi di tempo
dall'entrata in vigore del decreto per trovare una soluzione
definitiva alla cancellazione degli articoli 109, comma 2 e 107,
comma 2 del regolamento appalti (Dpr 207/2010) decisa dal Consiglio
di Stato con il parere reso operativo dal Dpr 30 ottobre 2013.
Ricordiamo che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3014/2013
aveva accolto il ricorso delle grandi imprese (rappresentate
dall'Agi) stabilendo che le imprese generali qualificate a eseguire
la categoria di lavoro prevalente di un'opera pubblica potessero
eseguire tutte le attività accessorie anche se prive della
necessaria qualificazione.
Con il nuovo articolo inserito all’interno del decreto-legge
relativo al “Piano casa”:
- viene recuperata ed ampliata la soluzione ponte originariamente
inserita nel Dl 151/2013 non convertito in legge: per 12 mesi tutto
(o quasi) resta com'è e vengono fatti salvi i bandi e i contratti
stipulati in forza del decreto decaduto, evitando il rischio
ricorsi che aveva preoccupato non poco le stazioni appaltanti;
- vengono modificate le categorie a qualificazione obbligatoria e
anche quelle superspecialistiche, quelle cioè che individuano
attività talmente complesse che oltre una certa soglia impediscono
il subappalto e obbligano l'appaltatore principale a formare un'Ati
verticale con l'impresa specializzata.
Dalle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria escono
otto categorie su 33. Si tratta di Os 9 (segnaletica luminosa), Os
12B (barriere paramassi), Os 15 (pulizia acque marine, fluviali,
lacustri), Os16 (centrali energia elettrica), Os 17 (impianti
telefonici), Os 19 (reti Tlc), Os 23 (demolizioni) e Os 31
(impiantimobilità sospesa). Restano a qualificazione obbligatoria
invece tutte le opere generali.
Non saranno poi considerate appartenenti alle categorie
specialistiche le categorie Og 12 (opere di bonifica) , Os 3
(impianti idrico-sanitari), Os 5 (impianti antiintrusione), Os 8
(impermeabilizzazioni), Os 20-A (rilevamenti topografici) e Os 20-b
(indagini geognostiche), Os22 (impianti di potabilizzazione e
depurazione), Os 29 (armamento ferroviario) e Os 24 (sistemi
antirumore).
Con l’occasione ricordiamo che:
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3014/2013 si
era espresso in merito al ricorso straordinario n. 3909 dell'8
aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) ed
altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
accogliendo, parzialmente, il ricorso con riferimento
all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione
all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle
categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e
ha disposto che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme
dell'atto annullato;
- l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture era intervenuta sull’argomento con
l’atto di segnalazione n. 3 del 25 settembre 2013 in cui
fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle modifiche del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di
Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per
superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di
Stato nel Parere consultivo n. 3014/2013, sempre con riferimento al
sistema della qualificazione nel settore dei lavori;
- successivamente era stato pubblicato il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 recante “Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI -
Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del
Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in
particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109,
comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17,
19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo
83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2” con cui,
di fatto, il Presidente della Repubblica accoglieva il ricorso
dell’AGI ed annullava le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e
107, comma 2, del Regolamento relative all’individuazione delle
categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie
cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di
qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e,
per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine
di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile;
- con il citato D.P.R. veniva annullato, anche, l’art.
85, comma 1, lett. b) nn. 2 e 3 del Regolamento, nella parte in
cui prevedeva un limite all’utilizzabilità, ai fini della
qualificazione nella categoria scorporabile, dei lavori affidati in
subappalto, se questo ha superato il 30% dell’importo della
categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ovvero il
40% nel caso di categoria a qualificazione obbligatoria;
- dal 31 dicembre, con la pubblicazione del citato Decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 151, veniva sospeso il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e veniva precisato
che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge e, quindi, entro il 31 maggio 2014 avrebbero dovuto essere
adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107,
comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 nonché le
conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 con
la precisazione che nelle more dell'adozione delle
disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare
applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014,
le regole previgenti;
- dall’1/3/2014 con la mancata conversione il legge del
decreto-legge n. 151/2013 non è più sospeso il D.P.R. 30 0ttobre
2013.
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