Il
Tar del Lazio, sezione II quater, con
sentenza n. 2180
del 28 febbraio 2013 è intervenuto in merito della valutazione,
nell'ambito degli “appalti integrati”, dei
servizi di
architettura e di ingegneria resi nei confronti di pubbliche
amministrazioni e dei servizi resi nei confronti di committenti
privati.
Ci si riferisce all’
articolo 263, comma 2 del Regolamento del
Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010) e ad un caso
per il quale in sede di ricorso, veniva richiesta l’esclusione di
un’impresa di costruzione da una gara per un appalto integrato
poiché la stessa utilizzava referenze a servizi di architettura e
di ingegneria svolti per l'impresa in sede di offerta, ma non
approvati dall'amministrazione in quanto l'impresa non aveva vinto
l'appalto integrato.
Il Tar Lazio ha ccettato la richiesta di esclusione
dell’impresa ed ha confermato che la valutazione dei servizi
svolti dall’impresa concorrente, deve essere riferita a progetti
approvati dall’amministrazione.
Infatti, nel comma 2 dell’articolo 263 del D.P.R. n. 207/2010 è
precisato che sono valutabili i servizi iniziati, ultimati ed
approvati non rilevando l’eventuale realizzazione dei lavori; nello
stesso comma viene, altresì, precisato che sono valutabili anche i
servizi svolti per committenti privati, purché venga fornita “prova
dell’avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzatori o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro
per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia
del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima”.
Il disposto normativo, quindi, è chiaro: l’impresa in questione non
avrebbe potuto essere valutata per la mancanza di possibilità di
dimostrare il possesso dei requisiti poiché alcuni dei progetti
posti a referenza non risultavano “approvati” cioè accettati dalla
stazione appaltante ma, anche non eseguiti né tantomeno
iniziati.
Inoltre, nel caso in cui si stia facendo riferimento a referenze
per committenti privati, è necessario fornire determinate
documentazioni per la relativa valutazione, quali ad esempio i
certificati di regolare esecuzione delle opere.
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