Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo
scorso per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più
famiglie impoverite dalla crisi economica non è stato ancora
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale perché è stata bloccato sia
dalla Ragioneria dello Stato che dal Quirinale.
Le motivazioni sono legate all’articolo relativo al “Bonus
detrazioni mobili” in cui era riproposta una norma originariamente
inserita nel decreto-legge “salva Roma bis” relativa al tetto della
spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su
cui sono previste detrazioni Irpef e che avrebbe potuto essere
superiore a quella per la ristrutturazione stessa con un tetto
massimo per la spesa complessiva fissato a 10mila euro.
La Presidenza della Repubblica non ha vistato il provvedimento in
quanto si tratta di una norma identica a quella già contenuta nel
decreto legge Salva Roma-bis, poi, decaduto. La reiterazione delle
norme dei decreti legge, infatti, non più convertiti in legge è da
molti anni vietata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale;
ma alla mancata firma del Capo dello Stato si aggiunge, anche, il
parere negativo della Ragioneria dell Stato che ha rilevato
problemi di copertura, che nella relazione tecnica del
provvedimento erano inesistenti; a parere della Ragioneria
l’eliminazione del tetto avrebbe comportato una maggiore spesa per
le detrazioni fiscali del 50% (in dieci anni).
Ricordiamo che la
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità) aveva prorogato al
31 dicembre 2014 la scadenza
del bonus stabilendo, anche, che le agevolazioni non avrebbero
potuto essere concesse se il prezzo degli arredi fosse stato
superiore a quello della ristrutturazione.
Successivamente, il decreto-legge n. 151/2013 aveva eliminato tale
limite che è, però, ritornato in vigore per la mancata conversione
in legge del citato decreto-legge. L’art. 1, comma 2, lett. a) del
decreto-legge, infatti, prevedeva la soppressione dell’ultimo
periodo del comma 139, lett. d), n. 3), capoverso 2 dell’art. 1
della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013): si tratta
delle disposizione che prevede che le spese per “l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici” destinati agli immobili
ristrutturati - spese per le quali è riconosciuta una detrazione
del 50%, se sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 -
non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di
ristrutturazione dell’immobile.
In un primo tempo sembrava che la norma fosse stata riportata nel
nuovo decreto-legge n. 16/2014 (cosiddetto “salva Roma ter”) ma
così non è stato e, di fatto, ritorna il vincolo dell’importo delle
spese di ristrutturazione che deve essere uguale o maggiore a
quelle del “bonus mobili”.
Ricordiamo che i contribuenti che fruiscono della detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di
un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché
per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per
le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione,
che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di
pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 10.000 euro con l’ulteriore vincolo relativo ad un
importo di lavori di ristrutturazione che deve essere uguale o
maggiore a quelle del “bonus mobili”.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la
ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già
avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono
destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia
anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese
di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo
dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle
eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste
dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl
(indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure,
per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli
abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
A questo punto è lecito chiedersi cosa accadrà ai “bonus mobili”
richiesti in vigenza del decreto-legge n. 151/2013 nel caso in cui
nel periodo di vigenza (gennaio - febbraio 2014) l’importo
richiesto abbia superato i costi di ristrutturazione.
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